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“Il futuro inizia adesso: l’Unione e le politiche giovanili”. Giovanna
Melandri Ministro Politiche Giovanili e Attività Sportive, Gianni Oliva
Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili Regione Piemonte,
Michele Dell’Utri Assessore alle Politiche Giovanili Comune di
Torino. Presiede Michele Covolan Segretario SG
Torino3 Febbraio 2005
Statuto dei Democratici di sinistra
Modificato a Roma il 3/4/5 febbraio 2005
Parte Prima – Principi fondamentali
Titolo I – I valori
Articolo 1 – Valori fondanti
1) Costituiti sul convergere di differenti tendenze culturali e politiche che si rifanno ai valori democratici e antifascisti fondativi della Repubblica italiana, al pensiero socialista – nella pluralità delle esperienze storiche riconducibili alla tradizione democratica e riformista del Pci, del Psi e del movimento operaio italiano –, al pensiero laico e repubblicano, al pensiero cristiano sociale, al pensiero ecologista, aperti all’incontro con culture e movimenti che hanno messo al centro della loro azione i diritti umani e il valore delle differenze, il personalismo comunitario e la salvaguardia dell’ambiente, i democratici di Sinistra assumono queste tendenze consapevoli della necessità della loro continua rielaborazione a confronto con le sfide della modernizzazione e del mondo che cambia e si uniscono per contribuire alla costruzione di una società aperta e plurale, libera e solidale, giusta e sicura.
2) Il partito dei "Democratici di Sinistra", cofondatore del Partito del Socialismo Europeo, aderisce all’Internazionale Socialista e si riconosce nelle idealità e nei valori del socialismo democratico.
3) Gli iscritti e le iscritte ai Democratici di Sinistra condividono i valori della libertà e dell’uguaglianza, dell’equità e della giustizia, del lavoro, della solidarietà sociale, della pace. Operano per affermare tutti i diritti di cittadinanza promuovendo uno sviluppo umano sostenibile e una società interetnica e interculturale.
4) Per i Democratici di Sinistra la libertà è strettamente legata all’uguaglianza e si fonda sul riconoscimento della differenza come valore, rifiutando ogni discriminazione di sesso e di orientamento sessuale, di razza, religione, cultura. La libertà nell’uguaglianza si afferma pienamente nella fraternità e quindi nella solidarietà che ne è la forma sociale. I Democratici di Sinistra si impegnano per il superamento delle disuguaglianze sociali e per la piena affermazione delle pari opportunità per ognuno. Il dispiegarsi delle libertà individuali trova la sua prima sede nelle dimensioni relazionali, familiari e comunitarie. In coerenza con questi valori, e con i principi della Costituzione Repubblicana, i Democratici di Sinistra assumono i diritti umani, i diritti di tutte le donne e di tutti gli uomini come criterio costitutivo della loro politica e si impegnano a promuovere una convivenza civile fortemente orientata allo sviluppo delle libertà individuali, al diritto di ogni donna e di ogni uomo a progettare e realizzare il proprio sviluppo umano e la propria cittadinanza civile e politica. Per i Democratici di Sinistra la cittadinanza è garanzia di diritti e di opportunità per gli individui e, insieme, assunzione di responsabilità di ciascuno verso la libertà degli altri e di tutti.
5) I Democratici di Sinistra condividono una concezione della politica che ha forte il senso delle sue ragioni fondanti e la consapevolezza del proprio limite. Aderiscono con convinzione all’idea e alla pratica di uno stato laico e sono per una politica fortemente orientata a valori. In una realtà di pluralismo etico e di fronte a questioni complesse e delicate come quelle che riguardano la vita umana, il nascere e il morire, le relazioni interumane, la non-violenza, il partito e la sua politica riconoscono e rispettano la libertà di coscienza di tutti e concorrono a delineare i tratti di un’etica civile condivisa.
6) I Democratici di Sinistra assumono pienamente la coscienza e la responsabilità verso tutte le specie viventi e la promuovono impegnandosi, in particolare, a salvaguardare le condizioni che rendono sostenibile sulla Terra la vita delle generazioni future.
7) Il partito "Democratici di Sinistra" è un partito di donne e di uomini che promuove la democrazia paritaria e il superamento della divisione dei ruoli tra donne e uomini nella società e nella politica. Assume, pertanto, questo orientamento come costitutivo nell’organizzazione, nella democrazia e nell’elaborazione progettuale del partito.
8) Per i Democratici di Sinistra un rinnovato patto di solidarietà tra le generazioni è uno dei valori e degli obiettivi centrali per la ricostruzione di un più ampio patto sociale nel paese. Sono dunque impegnati a realizzare nel partito una forte promozione dell’adesione dei giovani, un dialogo costante tra le generazioni, un’elaborazione progettuale e un’iniziativa politica coerenti.
9) I Democratici di Sinistra assumono il valore della non violenza come principio regolatore delle relazioni tra le persone, tra i popoli, tra le nazioni, tra gli stati.
10) I Democratici di Sinistra sono un partito che si fonda sui principi di sussidiarietà e di federalismo solidale e che organizza la sua democrazia federale secondo i principi della democrazia di mandato.
11) I Democratici di Sinistra sono un partito in cui la sovranità appartiene alle iscritte ed agli iscritti che la esercitano secondo le modalità democratiche e le garanzie previste dal presente Statuto Nazionale.
12) Il Consiglio nazionale dei Garanti verifica la coerenza degli Statuti regionali con i principi generali dello Statuto.
Articolo 2 – Il simbolo dei Democratici di Sinistra
1) Il simbolo del partito Democratici di Sinistra è l’immagine di un albero con chioma verde e tronco marrone piantato su un terreno di verde più chiaro. Il tronco si inserisce nel fogliame con quattro rami. Nella parte superiore intorno alla chioma dell’albero, si sviluppa la scritta DEMOCRATICI DI SINISTRA, di colore rosso. Accanto al tronco campeggia una rosa rossa con gambo verde. Nella parte inferiore, in bianco su fondo verde, c’è la scritta Partito del Socialismo Europeo. Il fondo del simbolo è bianco.
2) Il Segretario del Partito è responsabile del simbolo e ne autorizza l’uso secondo il regolamento approvato dalla Direzione nazionale.
Titolo II – L’iscrizione: diritti e doveri
Articolo 3 – L’iscrizione
1) Possono liberamente associarsi ai Democratici di Sinistra ogni donna e ogni uomo cittadini italiani, ovunque residenti, e cittadini dell’Unione Europea o di altri paesi che abitano in Italia o dove il partito abbia una struttura organizzata, che condivida le finalità, i valori fondanti e l’ispirazione programmatica del partito.
2) L’iscrizione è un patto politico che dà vita ad una reciproca assunzione di diritti e di responsabilità tra chi si associa e il partito. I contenuti e le regole del patto sono stabiliti in questo Statuto.
3) L’iscrizione al partito è individuale e annuale. La sua registrazione al fine della partecipazione alla vita democratica del partito, avviene presso la Sezione del comune di residenza, o di domicili o di luogo di lavoro, pagando la quota di iscrizione prevista, e ricevendo la tessera.
La richiesta di iscrizione può esercitarsi anche tramite le sedi della Direzione nazionale, la Sezione online, le Autonomie tematiche e le Consulte di cui all’art 8 C, le Associazioni politico-culturali di cui all’art 10 secondo le modalità previste dal Regolamento per l’Anagrafe degli iscritti.
Presso il Dipartimento Organizzazione/Partito della Direzione nazionale e presso le strutture organizzative delle Unioni regionali e delle Federazioni viene istituito un Ufficio per le adesioni al Partito.
Tali Uffici avranno il compito di gestire il tesseramento, di promuovere, con apposite campagne, l’adesione, di registrare le richieste di iscrizione.
L’Ufficio nazionale registra le richieste di adesione pervenute direttamente alle sedi della Direzione nazionale o tramite la Sezione online, le Autonomie tematiche, le Consulte e le Associazioni politico-culturali e le trasmette tempestivamente all’Ufficio della Federazione di competenza. Questa le trasmette al Segretario della Sezione interessata, il quale ha l’incarico di contattare immediatamente il richiedente dell’adesione.
Le richieste sono depositate e datate, per iscritto o per e-mail presso i vari Uffici (nazionale, regionale, federale e presso la Sezione).
La richiesta di adesione alla Sezione deve essere accettata o respinta, in tal caso con motivazione scritta, entro un termine di quattro settimane; decorso tale termine si dà per acquisita la iscrizione.
Quando una richiesta di iscrizione alla Sezione del Partito viene respinta o vengono presentate obiezioni, l’interessato ha la possibilità di presentare ricorso all’Ufficio nazionale, che di concerto con l’Ufficio federale per le adesioni, adotta una decisione in un tempo breve.
Contro la decisione di quest’ultimo è possibile ricorrere presso il Consiglio di garanzia del livello superiore.
4) L’iscrizione, ai fini dell’elettorato attivo e passivo, è perfezionata dalla certificazione, all’associato o all’associata e all’organizzazione che ha rilasciato la tessera, da parte dell’Anagrafe degli iscritti.
5) Le iscritte e gli iscritti dei Partiti membri del PSE (Partito del Socialismo europeo) non italiani, residenti in Italia possono iscriversi ai Democratici di Sinistra e partecipare alla vita democratica del Partito.
6) L’Anagrafe degli iscritti registra e verifica l’unicità dell’iscritto anche in presenza di sua partecipazione a diverse articolazioni del partito. Sulla tessera sono riportate, a cura dell’organizzazione che l’ha rilasciata, anche le adesioni ad altre organizzazioni federate e l’avvenuto pagamento della quota associativa. L’Anagrafe archivia i dati delle iscritte e degli iscritti secondo un programma informatico unico nazionale, definito e annualmente aggiornato dal Consiglio nazionale di garanzia con il concorso delle Federazioni e delle Unioni regionali e da esse condiviso. La verifica dell’Anagrafe viene svolta annualmente dal Consiglio nazionale di Garanzia che nomina, nel rispetto del pluralismo, una sua sottocommissione incaricata di certificare l’Anagrafe degli iscritti. Laddove a livello di Federazione l’Anagrafe degli iscritti non sia stata istituita, o non risulti adeguatamente aggiornata, il Segretario nazionale, previo parere del Presidente del Consiglio nazionale di Garanzia, nomina un commissario ad acta. La violazione delle norme per la correttezza dell’Anagrafe è considerata caso di danno al partito.
7) La gestione dell’Anagrafe deve essere adeguata ai fini di analizzare la composizione e l’insediamento del partito, ad organizzare la informazione delle iscritte e degli iscritti, a promuovere la loro consultazione e partecipazione democratica. L’Anagrafe degli iscritti opera, sulla base di un regolamento approvato dalla Direzione nazionale del partito, in collaborazione con gli Uffici per le adesioni. La Direzione del partito delibera il Regolamento entro tre mesi dal suo insediamento.
8) L’iscrizione al partito è incompatibile con l’iscrizione ad un altro partito o a movimenti che presentino liste concorrenziali a quelle del partito in consultazioni elettorali, altresì con il sostegno a liste o coalizioni non sostenute dal partito. La dichiarazione di incompatibilità e la sua risoluzione sono regolate dal regolamento disciplinare.
9) L’iscrizione al partito è incompatibile con l’iscrizione, o la partecipazione, ad associazioni che comportino un vincolo di segretezza e forme di mutuo sostegno, tali da porre in pericolo il pieno rispetto dei principi di uguaglianza di fronte alla legge e di imparzialità della Pubblica amministrazione sanciti dalla Costituzione. Essa è altresì incompatibile con l’adesione a associazioni culturali e politiche che professino idee e pratichino politiche palesemente in contrasto con i valori fondanti di cui al presente Statuto.
Articolo 4 - Diritti e dei doveri delle iscritte e degli iscritti
A) I diritti delle iscritte e degli iscritti
Ciascuna iscritta e ciascun iscritto hanno il diritto di:
1) Trovare nel partito luoghi organizzati di confronto e di elaborazione politica collettiva e luoghi dove esprimere protagonismo e soggettività politica in un contesto comunitario di relazioni culturali, politiche, amministrative ed istituzionali.
2) partecipare, direttamente o in forma delegata, agli organi federali, dove si esprime la sintesi politica del partito (Unione Comunale, Federazione, Unione regionale, Organi nazionali).
3) ricevere ogni informazione sulla vita del partito, sulle sue scelte, sulle discussioni avvenute negli organi dirigenti e sulle alternative proposte;
4) esprimere e sostenere in ogni sede, di partito o pubblica, le proprie posizioni ideali, culturali e politiche, anche difformi da quelle sostenute dalla maggioranza determinatasi nel partito;
5) esigere la regolare convocazione e essere messi in condizione di partecipare ad assemblee di base e a riunioni degli organismi di cui fa parte;
6) promuovere referendum su temi di rilevanza nazionale, regionale e locale, secondo modalità stabilite dall’apposito regolamento di cui all’ Art. 29 dello Statuto;
7) darsi forme di attività politica originali e autonome, riconosciute dalla loro unità di appartenenza, salvo motivato rifiuto;
8) costituire gruppi tematici o politici, riconosciuti dalla loro unità di appartenenza, salvo motivato rifiuto;
9) partecipare all’elezione degli organi dirigenti del partito, essere candidati a farne parte, essere candidati a far parte di delegazioni al Congresso ad ogni livello;
10) avanzare proposte di candidature per le elezioni, per gli organi dirigenti e le delegazioni congressuali, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentali;
11) avanzare proposte di candidature, accettare e sottoscrivere candidature per le elezioni, nell’ambito della coalizione di cui il partito fa parte, nel rispetto delle norme statutarie e del regolamento della coalizione;
12) partecipare alle scelte programmatiche del partito e della coalizione di cui questo fa parte;
13) motivare le ragioni della decisione nel caso di dimissioni dal partito in una riunione convocata su sua richiesta;
14) chiedere in presenza di inadempienze degli organi dirigenti dell’organizzazione di appartenenza, al livello di governo federale competente (Federazioni, Unioni Regionali, Direzione nazionale), di intervenire perché i propri diritti di partecipazione siano effettivamente esercitabili;
15) presentare ricorso agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta su inadempienze degli organi e su qualunque decisione presa nei propri confronti;
B. I doveri delle iscritte e degli iscritti
Unità e pluralismo sono tratti distintivi essenziali e inscindibili dei Democratici di Sinistra.
Gli iscritti e le iscritte ai Democratici di Sinistra non possono appartenere ad un altro partito o gruppo politico, eccettuati gli iscritti Ds all’estero che possono essere iscritti ad altro partito, non italiano, membro del Partito del Socialismo europeo o dell’Internazionale Socialista, o a partiti progressisti e della sinistra democratica che condividano i valori fondamentali assunti nel presente Statuto.
Gli iscritti e le iscritte sono altresì tenuti a sostenere nei collegi le liste e i candidati che abbiano avuto il consenso del partito.
L’iscritto e l’iscritta che hanno aderito a un altro partito o raggruppamento elettorale, qualora si riscrivano ai Ds non possono concorrere a cariche elettive, o incarichi pubblici, per un periodo di un anno.
Ciascuna iscritta e ciascun iscritto hanno il dovere di:
1)rispettare le regole dello Statuto;
2) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
3) concorrere con il proprio impegno all’azione politica del partito;
4) pagare regolarmente la quota di iscrizione, secondo le loro possibilità e secondo le regole fissate dal Regolamento finanziario; contribuire al sostegno finanziario del partito.
5) Se l’organo di garanzia competente verifica che l’iscritto viola i suoi doveri statutari adotta le sanzioni conseguenti, proporzionali alla violazione.
Il Consiglio di garanzia del livello superiore all’iscrizione interviene qualora si verifichi ripetutamente da parte dell’iscritto, dell’iscritta, o di un organo di partito un comportamento che nuoccia al partito e il Consiglio di garanzia del livello corrispondente non intervenga.
Le sanzioni, le modalità di appello e di intervento del Consiglio di garanzia del livello superiore, l’ eventuale riammissione dell’iscritto nei casi di espulsione sono stabilite dal Regolamento disciplinare approvato dal Consiglio nazionale di garanzia che provvede alla contestazione e al contraddittorio con l’interessato.
Costituiscono sempre motivo di cessazione dell’iscrizione il ritardo prolungato di almeno un anno nel versamento della quota di iscrizione, o del contributo al partito da parte degli eletti o rappresentanti del partito in funzioni pubbliche, la violazione dei principi fondamentali dello Statuto.
Qualora l’iscritto intenda dimettersi, le dimissioni sono comunicate, prima della scadenza annuale, presso la struttura ove è iscritto.
C. I doveri del partito
E’ dovere del partito e quindi dei gruppi dirigenti, delle iscritte e degli iscritti nelle rispettive responsabilità statutarie:
1) promuovere la democrazia associativa e federale, organizzandola con trasparenza e regolarità;
2) promuovere la circolazione delle idee e delle opinioni, la formazione di sintesi culturali avanzate, la crescita e la valorizzazione di competenze e di capacità dirigenti attraverso l’organizzazione di opportunità ricorrenti di elaborazione e di formazione;
3) dotarsi di una rete di strutture permanenti di ricerca e di elaborazione capaci di alimentare l’autonomia culturale, progettuale e programmatica del partito a tutti i livelli;
4) fare del Programma fondamentale del partito l’asse portante di una dinamica democratica basata su specifiche procedure finalizzate a realizzare la condivisione consapevole e l’aggiornamento con le iscritte e gli iscritti;
5) rendere effettivo l’esercizio dei diritti e delle regole indicati nello Statuto, attraverso procedure aperte, in grado di favorire la partecipazione di tutte le iscritte e di tutti gli iscritti;
6) organizzare, in particolare, un sistema di comunicazione basato sulle tecnologie telematiche, adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente nella rete organizzativa tutte le informazioni sulla vita del partito, sulle sue scelte, sulle riunioni e le deliberazioni degli organi dirigenti.
7) ristabilire i diritti e determinare le sanzioni proporzionali alla violazione, per i responsabili di violazioni dei doveri verso l’iscritto ad opera di organi o strutture del partito, previa verifica del Consiglio nazionale dei Garanti.
Articolo 5 – Albi dei non iscritti
La Direzione nazionale, con apposito regolamento, stabilisce le modalità con le quali le Sezioni potranno istituire albi di non iscritti al partito che si dichiarino interessati a partecipare alla sua vita organizzata. I non iscritti e le non iscritte hanno diritto ad essere informati sull’attività delle Sezioni e a parteciparvi senza diritto di voto. Il Regolamento potrà anche prevedere sperimentazioni limitate ad alcune aree territoriali.
Articolo 6 – Pari opportunità e norma antidiscriminatoria
1) Gli organi dirigenti e le organizzazioni del partito attuano tutte le iniziative necessarie per il superamento della divisione sessuale nell’attività politica, promuovendo azioni positive, secondo un Regolamento approvato dalla Direzione entro due mesi dal Congresso e sulla base delle indicazioni dell’Osservatorio di cui al comma 6.
2) Nel rispetto dell’attuazione della democrazia paritaria, di cui i valori fondanti del Preambolo del presente Statuto, nelle candidature, nelle delegazioni ai congressi, negli organi dirigenti e rappresentativi considerati nel totale della loro composizione elettiva e federativa, con eccezione di quelli esclusivamente composti su base di rappresentanza federale, come nel caso della Conferenza prevista al successivo Art.21, ciascun sesso deve essere rappresentato in misura non inferiore al 40 per cento. Quando ciò non si verifica, o si procede alla sostituzione di componenti del sesso sovrarappresentato con componenti dell’altro sesso, o si riduce il numero dei componenti la lista, la delegazione, l’organo dirigente in modo da riequilibrare la rappresentanza. Il mancato rispetto del presente comma costituisce grave violazione statutaria per la quale è possibile sulla base di motivato ricorso ai relativi livelli previsti dal regolamento nazionale dei Garanti, lo scioglimento – da parte delle Direzioni ai livelli competenti e con il parere favorevole del Consiglio dei Garanti – dell’organo di partito responsabile della violazione. Quando la violazione statutaria sia ascrivibile ad un’Assemblea congressuale, l’organo eletto in difformità viene dichiarato decaduto dalla Direzione del livello immediatamente superiore.
3) Le iscritte possono dar vita a forme autonome di attività e a strutture differenziate, anche con non iscritte.
4) Le iscritte promuovono la Conferenza Nazionale delle donne che elegge una coordinatrice delle donne dei Ds. Il regolamento della conferenza è approvato dalla Direzione nazionale.
5) Il partito è impegnato ad applicare le norme di cui ai commi 1 e 2 anche nelle liste elettorali.
6) L’Osservatorio nazionale e gli Osservatori regionali di cui all’art. 34 verificano il rispetto della norma antidiscriminatoria e i risultati delle azioni positive di cui al comma 1 del presente articolo.
7) Le elette e gli eletti nelle assemblee elettive, a tutti i livelli, possono concordare che una quota del contributo, sulla indennità percepita da devolvere al partito, sia vincolata ad un fondo da destinarsi alle organizzazioni delle donne dei Democratici di Sinistra. Le misure e le modalità di erogazione sono stabilite nei Regolamenti finanziari dei livelli nazionale e regionale.
Parte seconda – L’organizzazione
Titolo I – L’assetto organizzativo
Articolo 7 – La rete federale
1) Gli iscritti e le iscritte, le elettrici e gli elettori dei Democratici di Sinistra sono soggetti centrali della dinamica democratica e dell’iniziativa del partito.
2) La rete federale è la struttura portante dell’organizzazione e della democrazia del partito ed è fondata sulle Unioni regionali, che ne sono lo snodo fondamentale.
3) Il principio costitutivo della rete federale è promuovere le capacità di autogoverno di tutte le organizzazioni che ne fanno parte.

4) La rete federale dei Democratici di Sinistra è articolata in tre dimensioni fortemente collegate e coordinate: l’articolazione associativa, l’articolazione federativa, l’articolazione parlamentare e consiliare.
A. L’articolazione associativa
1) L’articolazione associativa del partito, nel territorio e nei luoghi di lavoro, di studio e nelle forme consentite dai mezzi informatici, si costituisce sul libero e plurale associarsi di donne e di uomini ed è la dimensione centrale della presenza dei Democratici di Sinistra nella società.
2) L’articolazione associativa è fondata sulle Organizzazioni di base, che hanno il compito di proporre, animare e organizzare la presenza e l’azione politica del partito nelle comunità locali, anche attraverso autonomie tematiche e consulte.
B. L’articolazione federativa
L’articolazione federativa del partito promuove e organizza forme specifiche e parziali di adesione ai Democratici di Sinistra e forme pattizie di rapporto politico e programmatico con le cittadine e i cittadini, con i movimenti e con le associazioni che operano nella società.
1) L’articolazione federativa comprende le Associazioni politico-culturali, la Sinistra giovanile e le intese locali e nazionali con altre organizzazioni politico-culturali disciplinate all’Art.10.
C. L’articolazione parlamentare e consiliare
1) L’articolazione parlamentare e consiliare del partito è formata dagli eletti nelle istituzioni rappresentative ai diversi livelli iscritti ai Democratici di Sinistra.
2) L’articolazione parlamentare è composta dai parlamentari nazionali ed europei iscritti ai Democratici di Sinistra ed è parte costitutiva dell’organizzazione nazionale del partito.
Articolo 8 – L’organizzazione federale del partito: L’articolazione associativa
A. Le Unioni regionali
1) Le Unioni regionali sono dotate di autonomia politica e statutaria ed esercitano una autonoma funzione di elaborazione programmatica e di iniziativa nel territorio della Regione.
2) Nel quadro dell’ordinamento federale stabilito nello Statuto, le Unioni regionali possono definire patti con la Direzione nazionale, in relazione a rapporti di carattere politico ed organizzativo.
3) Più Unioni regionali possono decidere la costituzione di Unioni federali basate su più Regioni. La decisione deve essere ratificata dalla Direzione nazionale.
4) Le organizzazioni provinciali di Trento e Bolzano sono equiparate alle Unioni regionali.
5) Nelle regioni con particolarità linguistiche, culturali e istituzionali possono essere definite forme speciali di autonomia, sulla base di un patto federativo, sottoscritto tra la Direzione nazionale e l’organizzazione regionale. Il patto comprende lo Statuto regionale e le modalità di modifica del patto medesimo.
6) Gli Statuti delle Unioni regionali regolano, nei rispettivi territori, l’articolazione organizzativa e federativa del partito, ne garantiscono l’autonomia secondo il principio di sussidiarietà e ne organizzano il coordinamento secondo principi di federalismo solidale.
B. Le Organizzazioni di base
1) Le Organizzazioni di base – Sezioni e articolazioni locali delle organizzazioni federative - costituiscono la forma primaria di organizzazione del partito, sulla quale si fondano tutti gli altri poteri federali, e sono il luogo in cui si esprime la sovranità delle associate e degli associati al partito e si esercita la loro partecipazione democratica.
C. Partito aperto alla società.
1. Le Autonomie tematiche
a) Le Autonomie tematiche si costituiscono per operare su un tema specifico di natura programmatica, ideale, politica; contribuiscono alla costruzione del programma del partito e alla sua azione politica.
b) Alle Autonomie possono partecipare iscritte e iscritti al partito o donne e uomini che limitano la loro adesione allo specifico impegno tematico. A questa adesione specifica le Autonomie offrono la libera scelta fra due tipi di iscrizione: una che vale anche come iscrizione al partito e una che limita i suoi effetti alla singola Autonomia tematica. Nel secondo caso non si originano gli stessi diritti e doveri che lo Statuto riconosce a chi si associa al partito: le aderenti e gli aderenti hanno diritto di partecipare a pieno titolo all’elaborazione programmatica e alle iniziative politiche dell’Autonomia tematica, con diritto di voto nelle sue istanze democratiche.
I responsabili delle Autonomie tematiche debbono trasmettere ogni sei mesi all’Anagrafe degli iscritti gli elenchi differenziati dei propri aderenti.
c) Le Autonomie tematiche fanno riferimento ai livelli delle Unioni regionali.
Perché si costituisca una Autonomia tematica su scala nazionale è necessario che essa sia presente in almeno cinque Regioni e che comprenda almeno tremila iscritti. La decisione di dar vita a un’Autonomia tematica è oggetto di un deliberato della Direzione competente, su proposta del Segretario o del Responsabile del settore di lavoro cui l’Autonomia fa riferimento, o di un quinto dei componenti la Direzione.
d) A due mesi dalla loro costituzione le Autonomie tematiche si danno un regolamento - con il parere conforme del Consiglio di garanzia - che disciplina le forme associative, le modalità di elezione dei responsabili e il quadro delle garanzie.
e) Gli Organi dirigenti ai diversi livelli, nel definire le linee programmatiche e le scelte del partito consultano le Autonomie tematiche.
f) Rappresentanti delle Autonomie tematiche fanno parte delle Commissioni previste ai successivi articoli 18 e 29.
g) Gli Organi dirigenti sono tenuti a pronunciarsi, nel più breve tempo possibile, in modo motivato sulle questioni e le proposte elaborate dalle Autonomie tematiche.
2. Le Consulte
a) Le Consulte riuniscono iscritti e non iscritti ed hanno il compito di aprire alla società, di mettere in rete le esperienze, di formulare valutazioni e proposte su questioni avvertite come rilevanti o emergenti e per le quali non appaia sufficiente il contributo degli organi ordinari. La loro creazione è approvata dalla Direzione nazionale o dagli organi territoriali corrispondenti su proposta del Segretario o del Responsabile del settore di lavoro cui la Consulta fa riferimento, o di un quinto dei componenti la Direzione nazionale.
b) Le consulte contribuiscono alla costruzione del programma del partito e alla sua azione politica.
A tutti i livelli della struttura del partito i membri delle Consulte eleggono i loro responsabili.
3. I Forum
a) I Forum, aperti anche ad apporti esterni al partito, incoraggiano lo sviluppo di specifiche iniziative atte a sviluppare i valori di libertà, uguaglianza e solidarietà sociale; riuniscono le competenze e le esperienze dei rappresentanti istituzionali, del mondo sindacale ed associativo.
b) I Forum contribuiscono alla costruzione del programma del partito e alla sua azione politica.
4. Le Organizzazioni federali intermedie
a) Le Organizzazioni federali intermedie sono il livello di governo e di iniziativa che costituisce lo snodo di coordinamento tra le autonomie associative e federative locali e il resto della rete federale.
b) Sulla base del principio di sussidiarietà, gli statuti delle Unioni regionali articolano l’assetto del partito nel loro territorio in Organizzazioni federali intermedie scegliendo tra le diverse forme organizzative di governo federale:
- Unioni comunali, intercomunali, circoscrizionali;
- Federazioni metropolitane, provinciali, subprovinciali, interprovinciali;
- Organismi di collegio elettorale, sulla base dei collegi della Camera dei Deputati.
5) Le Organizzazioni all’estero
a) Il partito organizza in altri paesi proprie strutture. Le Organizzazioni a livello di paese sono equiparate, a tutti gli effetti, alle Federazioni; quelle continentali alle Unioni regionali.
b) In analogia a quanto previsto in questo stesso articolo nel paragrafo "Le intese con le associazioni esterne", le Organizzazioni all’estero possono stipulare intese e patti con partiti e organizzazioni dei paesi di insediamento, in coerenza con le affiliazioni internazionali del partito. In analogia a quanto previsto dall’Art.32 di questo Statuto, le Organizzazioni concorrono a promuovere forme di coalizione politica, anche in considerazione delle nuove norme che disciplinano l’esercizio del voto politico all’estero.
c) Gli iscritti e le iscritte ai Democratici di Sinistra residenti in altri paesi possono iscriversi ai partiti democratici e di sinistra dei rispettivi paesi, in coerenza con le affiliazioni internazionali del partito.
Articolo 9 - L’organizzazione federale del partito: i poteri sostitutivi e sussidiari
A) In attuazione dei principi del federalismo solidale e della sussidiarietà, vengono stabiliti i seguenti poteri di intervento federale di cui ciascuna organizzazione del partito è titolare:
1) congressi straordinari possono essere convocati:
a) dalla Direzione della Federazione, competente per le Organizzazioni di base; dalla Direzione dell’Unione regionale, competente per le Federazioni; dalla Direzione nazionale per le Unioni regionali; a tutti i livelli, le Direzioni debbono decidere con delibera motivata, a maggioranza degli aventi diritto al voto e con il parere favorevole del Consiglio dei garanti di pari livello;
- su richiesta sottoscritta da un terzo degli iscritti;
2) in caso di necessità, di grave danno al partito, ovvero per garantire il regolare funzionamento democratico degli organi elettivi, e con il parere favorevole dell’organo di garanzia di pari livello:
a) le Direzioni regionali, secondo le condizioni disciplinate dai rispettivi statuti e, se essi lo prevedono, le Direzioni di federazione, possono sciogliere un organo di partito di qualsiasi livello federato;
b) la Direzione nazionale può sciogliere un organo di partito di un Unione regionale a maggioranza dei due terzi dei votanti e comunque superiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto;
c) la Direzione nazionale può altresì sciogliere organi di livelli sussidiari, di fronte ad una richiesta dell’Unione regionale competente, o in presenza di una manifesta inadempienza da parte delle Direzioni competenti, con maggioranza dei due terzi e comunque superiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto.
d) In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Segretario nazionale, ovvero il Segretario regionale per le organizzazioni di base di propria competenza, può richiedere informazioni, promuovere verifiche e, in caso di gravi e ripetute violazioni dello Statuto, previo parere favorevole del Consiglio dei garanti del livello corrispondente sui motivi di urgenza, o su sua richiesta, disporre lo scioglimento di organi regionali e federali, con la nomina di un commissario, che deve essere confermata, pena di nullità, entro 30 giorni, dalla Direzione nazionale, o dalla Direzione regionale, con la maggioranza prevista dal comma precedente, ovvero, in caso di violazioni strettamente legate a un singolo atto o decisione, sulla base della medesima procedura, può annullare l’atto o la decisione, nominando un commissario ad acta per assumere le decisioni conseguenti in materia.
e) Nel caso di scioglimento di organi direttamente eletti dagli iscritti, o dai congressi, la Direzione competente è tenuta a comunicare a tutta la base associativa e ai componenti l’assemblea congressuale interessata, la propria decisione e le motivazioni che l’hanno causata e a convocare, in tempi rapidi, le assemblee degli iscritti,, o l’assemblea congressuale.
3) La Direzione che decide lo scioglimento può nominare un Comitato provvisorio ed un responsabile con l’incarico di dirigere
l’organizzazione e di convocarne, entro sei mesi, il congresso straordinario;
4) Nei casi di grave contrasto tra una Unione regionale e la Direzione nazionale del partito su rilevanti decisioni di competenza dell’Unione regionale, ma tali da incidere sulla politica generale del partito, la decisione dell’Unione può essere sospesa su richiesta della Direzione nazionale e riesaminata in presenza di un suo rappresentante. La richiesta della Direzione deve essere deliberata a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi e con il parere favorevole del Consiglio nazionale dei Garanti; se il contrasto non viene superato, si procede a forme più ampie di consultazione democratica, anche mediante referendum tra gli iscritti, delle organizzazioni presenti nell’ambito dell’Unione regionale; il referendum viene indetto dalla Direzione nazionale, con l’approvazione della maggioranza degli aventi diritto.
5) Su richiesta di un terzo delle Unioni regionali, deliberata a maggioranza degli aventi diritto dalle rispettive Direzioni, la Direzione nazionale procede al riesame di una questione politica già trattata e può assumere una nuova decisione al riguardo.
B) Il Regolamento nazionale dei Garanti disciplina le modalità di ricorso e di richiesta di parere di legittimità statutaria.
Articolo 10 – L’organizzazione federale del partito: l’articolazione federativa
A. Le Associazioni politico-culturali
1) Le Associazioni politico-culturali traggono ispirazione dalle componenti ideali e politiche e dalle relative forme organizzative che hanno dato vita ai Democratici di sinistra, o che esprimono il pluralismo delle culture fondanti della Sinistra. Esse hanno lo scopo prioritario di ampliare il dialogo e il rapporto del partito con la società e di costruire posizioni che tengano effettivamente conto di tutte le matrici ideali.
Sono formate da iscritti e non iscritti al partito.
2) Le Associazioni politico-culturali si danno un proprio statuto che sulla base del metodo democratico, disciplina le forme associative e gli organi dirigenti delle stesse.
3) Il Consiglio nazionale dei garanti verifica la conformità delle finalità dello Statuto delle Associazioni politico-culturali con le finalità e le regole dello Statuto del partito.
4) Le Associazioni che abbiano ottenuto tale riconoscimento hanno diritto al sostegno del Partito.
E’ obbligatoria la presentazione del bilancio annuale al Tesoriere del livello corrispondente.
B. La Sinistra giovanile
1)La Sinistra giovanile è il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani simpatizzanti e militanti dei Democratici di Sinistra. Ad essa è riconosciuta autonomia di proposta e di iniziativa politica. E' presente ad ogni livello di organizzazione del partito e non solo.
2)Possono far parte della Sinistra giovanile le ragazze e i ragazzi fino a 29 anni di età.
3)La Sinistra giovanile è parte dell' Unione internazionale giovanile socialista (IUSY) e dell'Organizzazione giovanile socialista europea (ECOSY).
4) E’ prevista e promossa la presenza dei delegati della Sinistra giovanile ai congressi del partito a tutti i livelli.
E’ prevista e promossa la presenza di componenti della Sinistra giovanile negli organismi dirigenti del partito a tutti i livelli.
E’ prevista e promossa la presenza di candidati della Sinistra giovanile nelle liste elettorali a tutti i livelli.
5)L'iscrizione alla Sinistra giovanile non è direttamente iscrizione ai Democratici di Sinistra. Chi intende aderire al partito dei DS può, all’atto dell’iscrizione alla Sinistra giovanile, iscriversi anche e direttamente ai Democratici di Sinistra, condividendone regole, diritti e doveri comuni ad ogni iscritto al partito.
6)La vita interna della Sinistra giovanile, le forme di partecipazione, gli organismi dirigenti, l'articolazione e i poteri delle sue strutture organizzative, sono disciplinati da un autonomo statuto approvato dal congresso della Sg. Nello Statuto della Sinistra giovanile, così come in quello dei Democratici di Sinistra, è presente un riconoscimento reciproco basato sulla cittadinanza della Sinistra giovanile nei Democratici di Sinistra e sull’autonomia dell’organizzazione giovanile rispetto al partito. Lo svolgimento dei congressi è disciplinato da uno specifico statuto approvato dal congresso nazionale della Sinistra giovanile.
7)Il regolamento finanziario nazionale dei Democratici di Sinistra riconosce il sostegno finanziario e fissa norme sulla destinazione di risorse alla Sinistra giovanile. La Sinistra giovanile partecipa con la propria iniziativa alle forme di autofinanziamento dell’attività politica dei Democratici di Sinistra.
C. Le intese con altre organizzazioni
1) La ricerca di incontro e di confronto politico e programmatico e la sottoscrizione di intese e di patti politici con organizzazioni sociali, professionali e culturali, associazioni e movimenti fanno parte dei compiti e dell’azione politica del partito a tutti i livelli e costituiscono forma integrante della sua dimensione federativa. L’individuazione degli interlocutori deve avvenire a largo raggio, fuori da ogni logica collaterale, nella pari dignità e nel pieno rispetto dell’autonomia di tutti.
2) Per la sottoscrizione di intese e patti politici la decisione è assunta, ai diversi livelli, dall'organo dirigente eletto dal Congresso. Forme e modalità delle intese a livello regionale e subregionale sono disciplinate dalle Unioni regionali.
3) Le Unioni regionali stabiliscono le forme di partecipazione dei non iscritti, anche alle attività deliberanti degli organi di partito, relative all'impegno specifico cui essi sono interessati
Articolo 11 - L’organizzazione federale: l’articolazione parlamentare e consiliare
1) Gli iscritti e le iscritte al partito che fanno parte del Consiglio dei Ministri del governo nazionale sono componenti di diritto della Direzione nazionale.
2) Elette ed eletti nelle istituzioni aderenti al partito, oltre a quelli spettanti ai singoli iscritti, hanno anche i seguenti diritti:
a. essere collegialmente coinvolti nell’attuare e sviluppare la linea del partito e della coalizione sui temi relativi alla definizione del programma elettorale;
b. fare parte dell’Assemblea congressuale nazionale e regionale.
3) Elette ed eletti nelle istituzioni aderenti al partito, oltre a quelli spettanti ai singoli iscritti, hanno anche i seguenti doveri:
a. aderire al medesimo gruppo parlamentare o consiliare, partecipare alla elaborazione democratica degli indirizzi politici e programmatici, e assumere un conseguente comportamento unitario di voto nell’assemblea elettiva; nel rispetto dei principi costituzionali è garantita l’espressione dei voti individuali legati ai più profondi convincimenti di coscienza e morali. I gruppi, nella loro autonomia, ispireranno i loro regolamenti a questi principi;
b. garantire, nello svolgimento del proprio mandato, assiduità e competenza, su cui, a fine legislatura, il capogruppo (o, in sua assenza, il responsabile dei parlamentari) relaziona al partito.
c. partecipare, con una parte della loro indennità, al sostegno economico delle attività del partito, secondo le regole fissate per tutti in modo eguale dal Regolamento finanziario.
Articolo 12 - L’organizzazione federale: il pluralismo politico
1) Gli iscritti e le iscritte esercitano anche in forma collettiva i diritti di cui all’Art.4 di questo Statuto, che ne è parte integrante.
2) In particolare hanno il diritto di:
a. promuovere collettivamente proposte per l’iniziativa politica e piattaforme programmatiche per l’azione del partito;
b. avanzare collettivamente proposte di candidature per gli organi dirigenti e le delegazioni congressuali;
c. promuovere collettivamente le Aree congressuali previste al comma 3 del presente articolo;
d. promuovere centri di ricerca e di iniziativa e pubblicazioni;
2) Il partito sostiene e promuove l’ esercizio collettivo dei diritti nelle forme e nelle regole previste dallo Statuto sotto la vigilanza del Consiglio nazionale di garanzia.
3) Le Aree congressuali agiscono all’interno del Partito, sono dotate di effettivi diritti e concorrono, tra un Congresso e l’altro, al processo decisionale nel rispetto dello Statuto. Le Aree congressuali non hanno rappresentanza propria nelle Istituzioni. Sono formate da iscritte e iscritti ai Democratici di sinistra.
Le Aree congressuali hanno diritto a risorse organizzative e finanziarie, le quali saranno gestite dalla Tesoreria secondo gli indirizzi espressi dalle stesse Aree.
4) Per la formazione delle rappresentanze istituzionali si deve tener conto dei risultati democraticamente espressi nei congressi del partito.
Titolo II – Il Congresso nazionale e gli Organi nazionali
Articolo 13 – Il Congresso nazionale
1) Nel Congresso nazionale si esprime e si forma al massimo livello la democrazia delegata e federativa del partito. Il Congresso:
a. definisce il Programma fondamentale del partito e approva documenti di orientamento politico vincolanti per la sua azione;
b. approva lo Statuto del partito con il voto della maggioranza degli aventi diritto;
c. elegge il Presidente del Partito, la metà del Consiglio nazionale e il Consiglio dei Garanti.
2) Il Congresso nazionale è composto da delegati e delegate, democraticamente eletti in rappresentanza delle iscritte e degli iscritti e di tutti i soggetti federati nel partito. Il Consiglio nazionale può decidere di basare il Congresso su mozioni politiche di carattere complessivo concorrenti tra loro, o su un testo base che presenti su più punti tesi alternative, con la possibilità di scelte distinte su ogni punto in discussione.
3) Nel caso di congresso per mozioni concorrenti, i delegati al congresso nazionale sono eletti sulla base dei risultati delle mozioni politiche presentate e su base proporzionale. Con lo stesso metodo si eleggono gli organismi politici.
Nel caso di congresso a tesi, il Consiglio nazionale determina i criteri per la elezione di delegati e delegate e degli organismi politici, tenendo conto del rilievo specifico dei singoli punti in discussione e della rappresentanza delle minoranze.
4) Il Congresso si svolge, in via ordinaria, ogni tre anni. E’ convocato dal Consiglio nazionale che nella stessa seduta, acquisisce gli elenchi delle iscritte e degli iscritti accompagnati da una relazione sullo stato dell’Anagrafe da parte della sottocommissione del Consiglio nazionale di Garanzia. Nella stessa data le iscrizioni ai fini congressuali vengono bloccate.
5) Un regolamento congressuale, approvato dal Consiglio nazionale, stabilisce l’ordine del giorno e le norme per l’elezione dei delegati e per lo svolgimento del Congresso.
6) La metà più uno dei componenti l’Assemblea congressuale può convocare, fissandone l’ordine del giorno, un Congresso straordinario sulla prospettiva politica del partito e per la elezione di nuovi organi dirigenti.
Articolo 14 – L’Assemblea congressuale
1) L’Assemblea congressuale è il massimo organo deliberativo e rappresentativo del partito, l’organo in cui risiede la sovranità generale tra un Congresso e l’altro. L’Assemblea:
a. si riunisce nei casi previsti dallo statuto;
b. approva modifiche allo statuto con la maggioranza degli aventi diritto.
2) E’ formata dai delegati al Congresso nazionale di cui al precedente Art.13.
3) Nel caso siano necessari avvicendamenti nel corso del mandato dell’Assemblea, la sostituzione con nuovi rappresentanti si effettua nel rispetto dei risultati congressuali.
4) L’Assemblea è convocata dal Presidente del Partito che ne fissa l’ordine del giorno. In assenza del Presidente del partito, elegge un presidente tra i suoi componenti.
5) In presenza di fatti nuovi, o per verificare e aggiornare le linee dell’azione politica del partito, un terzo dei componenti il Consiglio nazionale o un quinto dei componenti l’Assemblea, hanno il diritto di convocare l’Assemblea congressuale e di fissarne l’ordine del giorno.
Articolo 15 – Il Segretario politico nazionale
1) Il Segretario politico rappresenta politicamente il partito, ne garantisce l’ordinamento federale, ed è responsabile dell’attuazione del programma sul quale ha chiesto il mandato del Congresso.
2) E’ altresì responsabile dell’uso del simbolo ai sensi dell’art. 2.
3) E’ eletto con la maggioranza dei voti validamente espressi dagli iscritti nei congressi di base.
4) Le candidature a Segretario politico sono presentate prima dei Congressi di base. Le modalità di presentazione delle candidature e dei documenti, nonché di voto nelle Sezioni, sono disciplinate nell’apposito regolamento approvato con la maggioranza di due terzi dei presenti votanti del Consiglio nazionale.
Il modello congressuale deve comunque ispirarsi ai seguenti principi:
a) L’elezione diretta del Segretario da parte delle iscritte e degli iscritti.
b) Ogni candidatura deve essere collegata nel caso di Congresso a mozioni, a una piattaforma politico-programmatica e, nel caso di un Congresso a tesi, a una dichiarazione politica di intenti.
Con le stesse modalità, il Consiglio nazionale stabilisce se l’elezione del Segretario debba avere luogo a scrutinio segreto oppure a scrutinio palese.
c) Il Segretario stabilisce la convocazione della Direzione nazionale d’intesa con la sua Presidenza; convoca la Conferenza dei segretari regionali. Ha diritto di chiedere la convocazione del Consiglio nazionale e il Presidente del Consiglio nazionale provvede entro 24 ore.
d) Il Segretario politico può essere revocato a maggioranza dei componenti l’Assemblea congressuale convocata su richiesta di un terzo dei suoi membri. In questo caso l’Assemblea elegge tre reggenti con il compito di convocare un nuovo congresso entro due mesi.
e) In caso di impedimento, o di dimissioni del Segretario politico, il Consiglio nazionale convoca entro trenta giorni l’Assemblea congressuale che procede all’elezione del nuovo Segretario, a maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio nazionale è tenuto a convocare il Congresso entro un anno dall’elezione del nuovo Segretario. In mancanza della maggioranza dei componenti, l’Assemblea elegge tre reggenti con il compito di convocare un nuovo Congresso entro due mesi.
f) La Segreteria coadiuva il Segretario politico. E’ scelta e proposta dal Segretario ed eletta, in un unico scrutinio, dal Consiglio nazionale.
g) Il Segretario può proporre alla Direzione la nomina di commissioni e coordinamenti di lavoro che convoca e presiede.
h) Il Segretario può decidere, motivandola, la sostituzione o l’integrazione di uno o più componenti la Segreteria. In entrambi i casi si procede con le modalità già stabilite al comma precedente
Articolo 16 – Il Consiglio nazionale
1) Il Consiglio nazionale è l’organo che definisce gli orientamenti politici e programmatici del Partito, sulla base degli indirizzi fissati dal Congresso nazionale e delle decisioni assunte dall’Assemblea congressuale.
Il Consiglio nazionale è convocato e presieduto dal presidente del Partito, che si avvale di un ufficio di Presidenza.
2) Il Consiglio nazionale:
a. determina autonomamente le forme di organizzazione e la pubblicità dei propri lavori;
b. conclude di regola le proprie riunioni con l’approvazione di documenti che fissano linee di azione e scelte impegnative per il partito;
c. convoca il Congresso nazionale:
- ogni tre anni in via ordinaria (Art.13, 4° comma);
- in via straordinaria, nei modi previsti all’Art. 9, 1° comma, lettera a., e all’Art.15, 7° comma;
d. convoca l’Assemblea congressuale (Art. 14, 4° comma);
e. elegge la Direzione nazionale;
f. elegge la Segreteria su proposta del Segretario ed eventualmente organismi politici intermedi, per assicurare la continuità dell’azione di Direzione;
g. elegge il Tesoriere e il Comitato di Tesoreria;
h. determina, in occasione di consultazioni elettorali, a maggioranza assoluta dei componenti, le modalità con cui i DS si presentano alle elezioni.
3) Il Consiglio nazionale è formato da:
a. componenti elette e eletti sulla base dei risultati congressuali e nel rispetto della norma antidiscriminatoria, per metà in rappresentanza delle Unioni regionali e per metà dal Congresso nazionale,

b. Il Segretario, il Presidente del Partito, la Coordinatrice delle donne, il Presidente della Sinistra giovanile, i Ministri iscritti al Partito, i Presidenti dei Gruppi parlamentari, i Presidenti delle Giunte regionali iscritti al partito, il Tesoriere, i Segretari delle Unioni regionali, i Segretari delle Federazioni delle aree metropolitane.
c. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio nazionale dei Garanti che partecipa al Consiglio Nazionale senza diritto di voto.
d. Qualora la composizione del Consiglio non sia corrispondente ai risultati congressuali o alla norma antidiscriminatoria, si procede al riequilibrio secondo le procedure di cui al successivo comma 4.
4) Per ragioni politiche motivate, il Consiglio nazionale può cooptare nuovi componenti, con maggioranza degli aventi diritto al voto, nel rispetto dei risultati congressuali.
5) Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente del partito, o su richiesta del Segretario, o di almeno un quinto dei suoi componenti, con l’ordine del giorno da essi fissato . Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente del partito, coadiuvato da un Ufficio di Presidenza.
6) Entro la prima sessione successiva a quella di insediamento il Consiglio nazionale approva, su proposta del Presidente, il proprio Regolamento.
Articolo 17 – La Direzione nazionale
1) La Direzione nazionale guida l’azione politica del Partito sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale. E’ convocata dalla Presidenza su richiesta del Segretario o di almeno un quinto dei suoi componenti con l’ordine del giorno da essi indicato. La Direzione deve essere comunque convocata e deliberare:
a. in caso di formazione e crisi del Governo nazionale;
b. per decisioni relative alle competizioni elettorali;
c. in condizioni politiche di particolare urgenza e gravità.
La Direzione:
a) convoca convenzioni, assemblee o congressi tematici, stabilendo i relativi regolamenti;
b) indice referendum interni ai sensi del successivo art. 30;
c) ratifica l’eventuale costituzione delle Unioni interregionali;
d) stabilisce il riconoscimento delle Federazioni di area metropolitana, i cui Segretari fanno parte della Conferenza di cui all’Art. 20, 2° comma, lettera b;
e) delibera il riconoscimento delle Autonomie tematiche nazionali e la costituzione delle Consulte e dei Forum;
f) esercita i poteri di intervento e di scioglimento previsti all’art. 9, 1° comma, ed è tenuta agli adempimenti previsti alla stessa lettera b;
g) approva, entro i termini previsti dal regolamento finanziario e della legge, il Rendiconto preventivo e consuntivo e approva, su proposta del Tesoriere, il Regolamento finanziario nazionale
h) approva, entro sei mesi, i Regolamenti stabiliti dallo Statuto.
Articolo 18 – La Commissione nazionale per il progetto
1) La Commissione Nazionale per il progetto, sulla base delle scelte e degli obiettivi decisi dal Congresso nazionale e dal Consiglio nazionale, in raccordo coi gruppi parlamentari, coi settori di lavoro del partito e con i centri di ricerca, si occupa dell’aggiornamento programmatico del partito
2) La Commissione nazionale per il progetto è eletta dal Consiglio nazionale. Ne fanno parte iscritti e non iscritti al Partito.
Articolo 19 – Il Presidente del partito
L'Assemblea congressuale elegge il Presidente del partito, con la maggioranza dei voti validamente espressi. Il Presidente del partito presiede l’Assemblea congressuale, presiede il Consiglio nazionale ed è componente della Direzione nazionale.
Articolo 20 – La Conferenza dei Segretari regionali
1) La Conferenza dei Segretari regionali è un organo di rappresentanza federale del partito ed ha il compito di interagire con gli altri organi nazionali per coordinare l’attuazione del programma di mandato. La conferenza dei Segretari regionali è organo di concertazione per le scelte politiche e organizzative, che investono la dimensione federale del partito.
2) Ne fanno parte:
a. i Segretari delle Unioni regionali e i responsabili di eventuali coordinamenti interregionali;
b. i Segretari delle Federazioni delle aree metropolitane stabilite dalla Direzione nazionale;
c. il Segretario politico nazionale e i componenti la segreteria, di volta in volta interessati all’ordine del giorno.
3) La Conferenza è presieduta da un rappresentante, eletto tra i suoi componenti. E’ convocata dal Presidente d’intesa col Segretario politico con il quale concorda l’ordine del giorno.
Articolo 21 – La Conferenza delle donne
La conferenza delle donne dei Democratici di Sinistra, nel rispetto del federalismo e del pluralismo politico culturale, è convocata dalla Direzione nazionale, in accordo con il Coordinamento delle Donne, discute e decide orientamenti politico programmatici e agenda politica, che concorrono alla formazione del programma del partito e alla formazione degli organismi dirigenti e delle rappresentanze istituzionali.
Articolo 22 – La Conferenza delle lavoratrici e dei lavoratori
La Conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori, nel rispetto del federalismo e del pluralismo politico e culturale, discute gli orientamenti che concorrono all’attività e al programma del Partito per ciò che riguarda i temi di proprio interesse.
La Conferenza è convocata dalla Direzione nazionale, che ne approva il regolamento.
Articolo 23 – L’Assemblea nazionale dei Segretari delle Sezioni
L’Assemblea nazionale dei Segretari delle Sezioni è convocata, annualmente, dal Segretario nazionale, che ne fissa l’ordine del Giorno. L’Assemblea provvede a fare un bilancio dell’attività e delinea l’iniziativa politico-organizzativa per l’anno successivo.
Articolo 24 – Il Tesoriere
1) Il Tesoriere del partito è eletto, unitamente al Comitato di tesoreria di cui fa parte, dal Consiglio nazionale, su proposta del Presidente dello stesso, con la maggioranza dei voti validamente espressi.
2) Il Tesoriere è responsabile delle attività economiche, patrimoniali e amministrative del partito. Egli ha la rappresentanza legale e giudiziale attiva e passiva del partito. Il regolamento finanziario ne disciplina i poteri.
Articolo 25 – Il Comitato di Tesoreria
1) Il Comitato di Tesoreria è eletto, nel rispetto del pluralismo interno di partito -, unitamente al Tesoriere, dal Consiglio nazionale su proposta del Presidente dello stesso, con la maggioranza dei voti validamente espressi.
2) Il comitato di tesoreria elegge tra i suoi membri un Presidente che ne cura la convocazione. Il Comitato di tesoreria svolge funzioni di indirizzo e di controllo delle attività economiche e patrimoniali del partito, nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti dal regolamento finanziario nazionale.
Articolo 26 – L’attività economica
1) La struttura organizzativa nazionale, le Unioni regionali e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posti in essere e non ha responsabilità per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.
2) Il Regolamento finanziario nazionale è approvato dalla Direzione nazionale entro il termine di cui al secondo comma dell’Art.17, lettera g. Le norme in esso contenute, preventivamente sottoposte al parere del Consiglio nazionale dei Garanti, costituiscono parte integrante del presente Statuto.
3) In conformità alle normative vigenti per le attività degli Enti non commerciali viene espressamente stabilito che:
a. la struttura organizzativa nazionale ed ogni altra articolazione, territoriale o tematica, previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della Associazione, salvo diverse disposizioni di legge;
b. in caso di scioglimento della struttura organizzativa nazionale il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta per legge, sarà devoluto in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In caso di scioglimento di una articolazione territoriale o tematica prevista dallo Statuto nazionale o dagli Statuti regionali, il patrimonio sarà devoluto ad altra articolazione territoriale o tematica del Partito, o, in caso di scioglimento dello stesso, ad altra Associazione o Ente con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c. la struttura organizzativa nazionale e le altre articolazioni territoriali e tematiche, previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali, redigeranno ed approveranno annualmente un rendiconto economico e finanziario, nei tempi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o dai Regolamenti finanziari.
4) La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.
Titolo III – La formazione delle decisioni
Articolo 27 – Espressione del voto
Per l’elezione di organi dirigenti, esecutivi e di garanzia ad ogni livello, nonché delle delegazioni congressuali, si procede a voto segreto qualora lo richieda almeno un quinto degli aventi diritto.
Articolo 28 – Le candidature
1) Le candidature del partito alle elezioni sono scelte, nel rispetto della norma antidiscriminatoria e di tutte le articolazioni del pluralismo, e in coerenza con l’Art.32 del presente Statuto, secondo una procedura democratica fissata con regolamento, approvato dalla Direzione (provinciale, regionale, nazionale) quattro mesi prima della data delle elezioni. Tale regolamento può scegliere tra primarie aperte, primarie chiuse, selezione regolata.
2) Per primarie aperte si intendono, a norma di questo statuto, elezioni di candidati o candidate cui partecipano gli elettori che si riconoscono pubblicamente elettori del partito, iscrivendosi in un apposito registro.
3) Per primarie chiuse si intendono elezioni a cui partecipano solo gli iscritti e le iscritte al partito.
4) Per selezione regolata si intende una procedura pubblica che avviene negli organismi del partito secondo regole definite.
5) Nei tre casi il regolamento prevede la presentazione di proposte o autoproposte di candidatura ad un Comitato di selezione, stabilito presso il livello organizzativo competente per quelle elezioni. Presso il livello organizzativo immediatamente superiore si stabilisce una Commissione elettorale che ha il compito di garantire la pubblicità e la regolarità delle procedure e di vagliare eventuali ricorsi, i cui termini sono stabiliti dal regolamento.
6) Per quanto riguarda le elezioni politiche nazionali e le elezioni europee, le candidature del partito per le liste proporzionali, le proposte di candidature da presentare agli organismi della coalizione, sono scelte con la medesima procedura. In questo caso, la Direzione nazionale approva un regolamento e nomina una Commissione elettorale nazionale che sovraintende all’insieme delle procedure garantendone pubblicità e regolarità; le Direzioni regionali nominano Comitati di selezione che attuano le procedure fissate dal regolamento.
7) In ogni caso i membri dei Comitati di selezione e delle Commissioni elettorali non sono candidabili.
8) Il regolamento nazionale definisce l’eventuale limite del numero dei mandati per le elezioni di propria competenza. Le Unioni regionali regolamentano la materia per le elezioni di propria competenza.
Articolo 29 - Le scelte programmatiche
1) Per definire gli orientamenti del partito su questioni di rilievo e assumere decisioni sul programma può esser convocata una Conferenza programmatica, o un Congresso tematico preparata dalla Commissione di cui all’Art. 18 che può proporre alla Direzione nazionale la convocazione di conferenze programmatiche ,o congressi tematici.
2) Gli Statuti Regionali definiscono livelli, funzioni e modalità di elezione delle Commissioni per il progetto.
Articolo 30 - Il referendum interno
1) Su argomenti e scelte politiche di essenziale importanza per l’azione politica del partito, la Direzione nazionale può indire, se richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti o da 5 Unioni regionali, un referendum aperto a tutti gli iscritti, anche utilizzando le tecnologie telematiche.
2) Le regole, le procedure, nonché le modalità di attuazione del diritto di cui all’Art. 4, 6° comma relative al referendum sono stabilite dalla Direzione nazionale con apposito regolamento.
Articolo 31 – Rapporto con le elettrici e gli elettori
1) Il partito, a tutti i livelli (nazionale, regionale, di collegio) e nelle sue diverse articolazioni, realizza un rapporto stabile con gli elettori e le elettrici promuove il rapporto di mandato tra elettori ed eletti nelle forme che ogni livello del partito riterrà più efficace.
2) Su scelte e politiche di rilevante importanza per la vita civile e sociale di tutta la collettività le Direzioni, ai diversi livelli, possono attivare forme di consultazione tra tutti gli elettori.
3) Le regole e le procedure relative a tali consultazioni sono stabilite dalle Direzioni con apposito regolamento.
Articolo 32 – Partito, Federazione, Coalizione e Pse
1) I Democratici di Sinistra contribuiscono al proprio interno e nelle sedi comuni, con metodo democratico, alla definizione delle regole e alle scelte della Federazione dell’Ulivo, dell’Unione, nonché alle scelte assunte nel partito del Socialismo europeo. Adottano le decisioni comunemente assunte in quelle sedi. Nessuna cessione di sovranità può essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti degli iscritti, e in particolare della norma antidiscriminatoria.
2) Il Consiglio nazionale verifica l’utilizzo delle cessioni di sovranità operate nei confronti della federazione, della coalizione di centrosinistra e del Pse, nonché il concreto operare del metodo democratico, e può formulare conseguenti indirizzi e proposte.
3) Le Unioni regionali, come struttura sulla quale si impernia l'organizzazione territoriale del partito, hanno il compito di avviare e coordinare le iniziative del Partito volte a dare identità e forza alla coalizione.

Titolo IV – Le garanzie
Articolo 33 – Le funzioni di garanzia
1) Le funzioni di garanzia, ai diversi livelli di organizzazione del partito, sono svolte dai Consigli dei Garanti. Gli Statuti delle Unioni regionali disciplinano la struttura e le modalità di elezione dei Consigli dei garanti nei rispettivi ambiti di competenza, in analogia con quanto previsto per il Consiglio nazionale.
2) I Consigli dei Garanti intervengono per assicurare la piena applicazione dello Statuto e dei Regolamenti, il controllo dell’Anagrafe delle iscritte e degli iscritti, l’esercizio dei diritti e dei doveri delle iscritte e degli iscritti, il rispetto della norma antidiscriminatoria e del pluralismo, nonché il corretto svolgimento dei procedimenti disciplinari.
3) Le istanze competenti, secondo la natura dei contenziosi, sono:
a. I Consigli federali per le controversie relative alla composizione, al funzionamento e alle decisioni delle organizzazioni locali del partito;
b. I Consigli regionali per quelle relative alle Federazioni;
c. Il Consiglio nazionale come ultima istanza di ricorso.
4) Per le violazioni statutarie imputabili ai parlamentari nazionali ed europei si fa riferimento al Consiglio regionale di garanzia e, in appello, al Consiglio nazionale di garanzia.
5) Nel caso in cui un organo previsto dallo Statuto non approvi il proprio regolamento o statuto entro la scadenza prevista dallo Statuto o, ove non prevista, entro sessanta giorni da una richiesta in tale senso, il regolamento o Statuto è emanato dal Consiglio dei garanti di quel livello.
Nel caso in cui l’organo di garanzia competente non deliberi entro una scadenza prevista dallo Statuto o, ove non prevista, entro sessanta giorni da un’istanza o richiesta, la competenza è trasferita al Consiglio di livello immediatamente superiore.
6) I Consigli istituiscono al proprio interno un Osservatorio sul rispetto della norma antidiscriminatoria e per le pari opportunità. E’ compito dell’Osservatorio verificare altresì i risultati delle azioni positive di cui all’art. 6 comma 1.
7) I Consigli esprimono un parere di legittimità statutaria sulle deliberazioni ad essi sottoposte dagli organi politici.
8) Il parere di congruità e legittimità statutaria è obbligatorio:
a. per gli Statuti regionali e per le revisioni dello Statuto nazionale, o di quelli regionali, approvate tra un congresso e l’altro;
b. per i regolamenti relativi alla scelta delle candidature in vista delle elezioni primarie e delle campagne elettorali;
c. per i Regolamenti finanziari, ai vari livelli;
d. per qualsiasi proposta di deliberazione da parte di un organo politico quando un quinto dei suoi componenti presenti una motivata contestazione scritta circa la legittimità statutaria della proposta.
Articolo 34 – Il Consiglio nazionale dei Garanti
1) Il Consiglio nazionale dei garanti è composto da 23 componenti, eletti tra iscritte e iscritti di riconosciuto prestigio e di provata indipendenza e competenza. Il Consiglio nazionale dei Garanti si ispira, nella sua composizione, ai criteri di indipendenza e imparzialità e, nel suo funzionamento, al principio della ricerca del più ampio consenso.
2) I membri del Consiglio non fanno parte di organi di direzione politica del partito.
3) Il Consiglio nazionale dei garanti è eletto dal Congresso.
4) Appena eletto, il Consiglio procede alla elezione del proprio presidente, con la maggioranza dei voti validamente espressi, e dell’Ufficio di Presidenza.
5) Il Consiglio adotta un Regolamento interno per l’esercizio delle funzioni previste dallo Statuto ed il Regolamento disciplinare entro 30 giorni dal Congresso nazionale.
6) Il Consiglio nazionale può procedere a reintegrare i membri venuti meno per dimissioni o altra causa.
7) E’ istituito, all’interno del Consiglio nazionale dei Garanti, un Osservatorio per il rispetto della norma antidiscriminatoria, nonché dell’articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n.157, che stabilisce norme in materia di rimborso delle spese elettorali.

8) E’ istituito, all’interno del Consiglio nazionale dei Garanti, un comitato per il controllo e la certificazione del tesseramento e per la gestione dell’Anagrafe degli iscritti, la cui composizione deve essere improntata al più ampio pluralismo. Il Consiglio vigila che analoghi organismi, con le medesime caratteristiche, siano istituiti ai livelli territoriali. Stabilisce con essi ogni collegamento e collaborazione necessari e utili al buon andamento della Anagrafe, ed ha nei loro confronti poteri di ispezione e, nel caso, di proporre al Segretario nazionale di assumere i poteri di cui all’articolo 3 sesto comma.

Norme transitorie
1. Dopo l’ approvazione dello Statuto della Federazione dell’Ulivo da parte del terzo Congresso, fino al prossimo Congresso nazionale, tutte le decisioni relative a ulteriori cessioni di sovranità alla Federazione o alla coalizione sono approvate dal Consiglio nazionale, a maggioranza dei componenti e, qualora richiesto da un quinto dei componenti l’Assemblea congressuale, dall’Assemblea stessa.
2. Le Unioni regionali approvano entro sei mesi i loro Statuti, in coerenza coi principi, i valori e le scelte organizzative del presente Statuto. Per entrare in vigore, lo Statuto deve ricevere un parere di conformità dal Consiglio nazionale dei garanti. Fino all’approvazione del nuovo Statuto regionale tutte le norme regionali previgenti sono decadute, tranne quelle che assicurano l’ordinaria amministrazione e comunque non incompatibili col presente Statuto.
3. Per i referendum di cui all’articolo 30 resta integralmente in vigore il Regolamento vigente fino all’approvazione di successive modifiche, o di un nuovo testo.
4. Il Regolamento interno del Consiglio Nazionale dei Garanti e il Regolamento disciplinare restano integralmente in vigore fino all’approvazione di successive modifiche, o di un nuovo testo.
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5. Il Regolamento sull’uso del simbolo, di cui al comma 2 dell’Articolo 2, è approvato dalla Direzione, entro tre mesi dal suo insediamento.
6. Le Associazioni di tendenza, riconosciute come tali al momento dello svolgimento del III Congresso nazionale e i soggetti politici che hanno indetto gli Stati Generali di Firenze, qualora lo richiedano, sono automaticamente riconosciuti quali Associazioni politico-culturali.
7. Il Presidente del Comitato dei Garanti e il Segretario politico nominano, di comune intesa, una commissione incaricata del coordinamento formale del testo approvato.
8. Le parole Unità di Base sono sostituite da "Sezioni", ovunque ricorrano nel testo.

 

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