“Il futuro inizia adesso: l’Unione
e le politiche giovanili”. Giovanna
Melandri Ministro Politiche Giovanili e Attività Sportive,
Gianni Oliva
Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili Regione Piemonte,
Michele Dell’Utri Assessore alle Politiche Giovanili Comune di
Torino. Presiede Michele Covolan Segretario SG
Torino3 Febbraio 2005
Statuto dei Democratici di sinistra
Modificato a Roma il 3/4/5 febbraio 2005
Parte Prima – Principi fondamentali
Titolo I – I valori
Articolo 1 – Valori fondanti
1) Costituiti sul convergere di differenti tendenze culturali e
politiche che si rifanno ai valori democratici e antifascisti
fondativi della Repubblica italiana, al pensiero socialista –
nella pluralità delle esperienze storiche riconducibili alla
tradizione democratica e riformista del Pci, del Psi e del
movimento operaio italiano –, al pensiero laico e repubblicano,
al pensiero cristiano sociale, al pensiero ecologista, aperti
all’incontro con culture e movimenti che hanno messo al centro
della loro azione i diritti umani e il valore delle differenze,
il personalismo comunitario e la salvaguardia dell’ambiente, i
democratici di Sinistra assumono queste tendenze consapevoli
della necessità della loro continua rielaborazione a confronto
con le sfide della modernizzazione e del mondo che cambia e si
uniscono per contribuire alla costruzione di una società aperta
e plurale, libera e solidale, giusta e sicura.
2) Il partito dei "Democratici di Sinistra", cofondatore del
Partito del Socialismo Europeo, aderisce all’Internazionale
Socialista e si riconosce nelle idealità e nei valori del
socialismo democratico.
3) Gli iscritti e le iscritte ai Democratici di Sinistra
condividono i valori della libertà e dell’uguaglianza,
dell’equità e della giustizia, del lavoro, della solidarietà
sociale, della pace. Operano per affermare tutti i diritti di
cittadinanza promuovendo uno sviluppo umano sostenibile e una
società interetnica e interculturale.
4) Per i Democratici di Sinistra la libertà è strettamente
legata all’uguaglianza e si fonda sul riconoscimento della
differenza come valore, rifiutando ogni discriminazione di sesso
e di orientamento sessuale, di razza, religione, cultura. La
libertà nell’uguaglianza si afferma pienamente nella fraternità
e quindi nella solidarietà che ne è la forma sociale. I
Democratici di Sinistra si impegnano per il superamento delle
disuguaglianze sociali e per la piena affermazione delle pari
opportunità per ognuno. Il dispiegarsi delle libertà individuali
trova la sua prima sede nelle dimensioni relazionali, familiari
e comunitarie. In coerenza con questi valori, e con i principi
della Costituzione Repubblicana, i Democratici di Sinistra
assumono i diritti umani, i diritti di tutte le donne e di tutti
gli uomini come criterio costitutivo della loro politica e si
impegnano a promuovere una convivenza civile fortemente
orientata allo sviluppo delle libertà individuali, al diritto di
ogni donna e di ogni uomo a progettare e realizzare il proprio
sviluppo umano e la propria cittadinanza civile e politica. Per
i Democratici di Sinistra la cittadinanza è garanzia di diritti
e di opportunità per gli individui e, insieme, assunzione di
responsabilità di ciascuno verso la libertà degli altri e di
tutti.
5) I Democratici di Sinistra condividono una concezione della
politica che ha forte il senso delle sue ragioni fondanti e la
consapevolezza del proprio limite. Aderiscono con convinzione
all’idea e alla pratica di uno stato laico e sono per una
politica fortemente orientata a valori. In una realtà di
pluralismo etico e di fronte a questioni complesse e delicate
come quelle che riguardano la vita umana, il nascere e il
morire, le relazioni interumane, la non-violenza, il partito e
la sua politica riconoscono e rispettano la libertà di coscienza
di tutti e concorrono a delineare i tratti di un’etica civile
condivisa.
6) I Democratici di Sinistra assumono pienamente la coscienza e
la responsabilità verso tutte le specie viventi e la promuovono
impegnandosi, in particolare, a salvaguardare le condizioni che
rendono sostenibile sulla Terra la vita delle generazioni
future.
7) Il partito "Democratici di Sinistra" è un partito di donne e
di uomini che promuove la democrazia paritaria e il superamento
della divisione dei ruoli tra donne e uomini nella società e
nella politica. Assume, pertanto, questo orientamento come
costitutivo nell’organizzazione, nella democrazia e
nell’elaborazione progettuale del partito.
8) Per i Democratici di Sinistra un rinnovato patto di
solidarietà tra le generazioni è uno dei valori e degli
obiettivi centrali per la ricostruzione di un più ampio patto
sociale nel paese. Sono dunque impegnati a realizzare nel
partito una forte promozione dell’adesione dei giovani, un
dialogo costante tra le generazioni, un’elaborazione progettuale
e un’iniziativa politica coerenti.
9) I Democratici di Sinistra assumono il valore della non
violenza come principio regolatore delle relazioni tra le
persone, tra i popoli, tra le nazioni, tra gli stati.
10) I Democratici di Sinistra sono un partito che si fonda sui
principi di sussidiarietà e di federalismo solidale e che
organizza la sua democrazia federale secondo i principi della
democrazia di mandato.
11) I Democratici di Sinistra sono un partito in cui la
sovranità appartiene alle iscritte ed agli iscritti che la
esercitano secondo le modalità democratiche e le garanzie
previste dal presente Statuto Nazionale.
12) Il Consiglio nazionale dei Garanti verifica la coerenza
degli Statuti regionali con i principi generali dello Statuto.
Articolo 2 – Il simbolo dei Democratici di Sinistra
1) Il simbolo del partito Democratici di Sinistra è l’immagine
di un albero con chioma verde e tronco marrone piantato su un
terreno di verde più chiaro. Il tronco si inserisce nel fogliame
con quattro rami. Nella parte superiore intorno alla chioma
dell’albero, si sviluppa la scritta DEMOCRATICI DI SINISTRA, di
colore rosso. Accanto al tronco campeggia una rosa rossa con
gambo verde. Nella parte inferiore, in bianco su fondo verde,
c’è la scritta Partito del Socialismo Europeo. Il fondo del
simbolo è bianco.
2) Il Segretario del Partito è responsabile del simbolo e ne
autorizza l’uso secondo il regolamento approvato dalla Direzione
nazionale.
Titolo II – L’iscrizione: diritti e doveri
Articolo 3 – L’iscrizione
1) Possono liberamente associarsi ai Democratici di Sinistra
ogni donna e ogni uomo cittadini italiani, ovunque residenti, e
cittadini dell’Unione Europea o di altri paesi che abitano in
Italia o dove il partito abbia una struttura organizzata, che
condivida le finalità, i valori fondanti e l’ispirazione
programmatica del partito.
2) L’iscrizione è un patto politico che dà vita ad una reciproca
assunzione di diritti e di responsabilità tra chi si associa e
il partito. I contenuti e le regole del patto sono stabiliti in
questo Statuto.
3) L’iscrizione al partito è individuale e annuale. La sua
registrazione al fine della partecipazione alla vita democratica
del partito, avviene presso la Sezione del comune di residenza,
o di domicili o di luogo di lavoro, pagando la quota di
iscrizione prevista, e ricevendo la tessera.
La richiesta di iscrizione può esercitarsi anche tramite le sedi
della Direzione nazionale, la Sezione online, le Autonomie
tematiche e le Consulte di cui all’art 8 C, le Associazioni
politico-culturali di cui all’art 10 secondo le modalità
previste dal Regolamento per l’Anagrafe degli iscritti.
Presso il Dipartimento Organizzazione/Partito della Direzione
nazionale e presso le strutture organizzative delle Unioni
regionali e delle Federazioni viene istituito un Ufficio per le
adesioni al Partito.
Tali Uffici avranno il compito di gestire il tesseramento, di
promuovere, con apposite campagne, l’adesione, di registrare le
richieste di iscrizione.
L’Ufficio nazionale registra le richieste di adesione pervenute
direttamente alle sedi della Direzione nazionale o tramite la
Sezione online, le Autonomie tematiche, le Consulte e le
Associazioni politico-culturali e le trasmette tempestivamente
all’Ufficio della Federazione di competenza. Questa le trasmette
al Segretario della Sezione interessata, il quale ha l’incarico
di contattare immediatamente il richiedente dell’adesione.
Le richieste sono depositate e datate, per iscritto o per e-mail
presso i vari Uffici (nazionale, regionale, federale e presso la
Sezione).
La richiesta di adesione alla Sezione deve essere accettata o
respinta, in tal caso con motivazione scritta, entro un termine
di quattro settimane; decorso tale termine si dà per acquisita
la iscrizione.
Quando una richiesta di iscrizione alla Sezione del Partito
viene respinta o vengono presentate obiezioni, l’interessato ha
la possibilità di presentare ricorso all’Ufficio nazionale, che
di concerto con l’Ufficio federale per le adesioni, adotta una
decisione in un tempo breve.
Contro la decisione di quest’ultimo è possibile ricorrere presso
il Consiglio di garanzia del livello superiore.
4) L’iscrizione, ai fini dell’elettorato attivo e passivo, è
perfezionata dalla certificazione, all’associato o all’associata
e all’organizzazione che ha rilasciato la tessera, da parte
dell’Anagrafe degli iscritti.
5) Le iscritte e gli iscritti dei Partiti membri del PSE
(Partito del Socialismo europeo) non italiani, residenti in
Italia possono iscriversi ai Democratici di Sinistra e
partecipare alla vita democratica del Partito.
6) L’Anagrafe degli iscritti registra e verifica l’unicità
dell’iscritto anche in presenza di sua partecipazione a diverse
articolazioni del partito. Sulla tessera sono riportate, a cura
dell’organizzazione che l’ha rilasciata, anche le adesioni ad
altre organizzazioni federate e l’avvenuto pagamento della quota
associativa. L’Anagrafe archivia i dati delle iscritte e degli
iscritti secondo un programma informatico unico nazionale,
definito e annualmente aggiornato dal Consiglio nazionale di
garanzia con il concorso delle Federazioni e delle Unioni
regionali e da esse condiviso. La verifica dell’Anagrafe viene
svolta annualmente dal Consiglio nazionale di Garanzia che
nomina, nel rispetto del pluralismo, una sua sottocommissione
incaricata di certificare l’Anagrafe degli iscritti. Laddove a
livello di Federazione l’Anagrafe degli iscritti non sia stata
istituita, o non risulti adeguatamente aggiornata, il Segretario
nazionale, previo parere del Presidente del Consiglio nazionale
di Garanzia, nomina un commissario ad acta. La violazione delle
norme per la correttezza dell’Anagrafe è considerata caso di
danno al partito.
7) La gestione dell’Anagrafe deve essere adeguata ai fini di
analizzare la composizione e l’insediamento del partito, ad
organizzare la informazione delle iscritte e degli iscritti, a
promuovere la loro consultazione e partecipazione democratica.
L’Anagrafe degli iscritti opera, sulla base di un regolamento
approvato dalla Direzione nazionale del partito, in
collaborazione con gli Uffici per le adesioni. La Direzione del
partito delibera il Regolamento entro tre mesi dal suo
insediamento.
8) L’iscrizione al partito è incompatibile con l’iscrizione ad
un altro partito o a movimenti che presentino liste
concorrenziali a quelle del partito in consultazioni elettorali,
altresì con il sostegno a liste o coalizioni non sostenute dal
partito. La dichiarazione di incompatibilità e la sua
risoluzione sono regolate dal regolamento disciplinare.
9) L’iscrizione al partito è incompatibile con l’iscrizione, o
la partecipazione, ad associazioni che comportino un vincolo di
segretezza e forme di mutuo sostegno, tali da porre in pericolo
il pieno rispetto dei principi di uguaglianza di fronte alla
legge e di imparzialità della Pubblica amministrazione sanciti
dalla Costituzione. Essa è altresì incompatibile con l’adesione
a associazioni culturali e politiche che professino idee e
pratichino politiche palesemente in contrasto con i valori
fondanti di cui al presente Statuto.
Articolo 4 - Diritti e dei doveri delle iscritte e degli
iscritti
A) I diritti delle iscritte e degli iscritti
Ciascuna iscritta e ciascun iscritto hanno il diritto di:
1) Trovare nel partito luoghi organizzati di confronto e di
elaborazione politica collettiva e luoghi dove esprimere
protagonismo e soggettività politica in un contesto comunitario
di relazioni culturali, politiche, amministrative ed
istituzionali.
2) partecipare, direttamente o in forma delegata, agli organi
federali, dove si esprime la sintesi politica del partito
(Unione Comunale, Federazione, Unione regionale, Organi
nazionali).
3) ricevere ogni informazione sulla vita del partito, sulle sue
scelte, sulle discussioni avvenute negli organi dirigenti e
sulle alternative proposte;
4) esprimere e sostenere in ogni sede, di partito o pubblica, le
proprie posizioni ideali, culturali e politiche, anche difformi
da quelle sostenute dalla maggioranza determinatasi nel partito;
5) esigere la regolare convocazione e essere messi in condizione
di partecipare ad assemblee di base e a riunioni degli organismi
di cui fa parte;
6) promuovere referendum su temi di rilevanza nazionale,
regionale e locale, secondo modalità stabilite dall’apposito
regolamento di cui all’ Art. 29 dello Statuto;
7) darsi forme di attività politica originali e autonome,
riconosciute dalla loro unità di appartenenza, salvo motivato
rifiuto;
8) costituire gruppi tematici o politici, riconosciuti dalla
loro unità di appartenenza, salvo motivato rifiuto;
9) partecipare all’elezione degli organi dirigenti del partito,
essere candidati a farne parte, essere candidati a far parte di
delegazioni al Congresso ad ogni livello;
10) avanzare proposte di candidature per le elezioni, per gli
organi dirigenti e le delegazioni congressuali, nel rispetto
delle norme statutarie e regolamentali;
11) avanzare proposte di candidature, accettare e sottoscrivere
candidature per le elezioni, nell’ambito della coalizione di cui
il partito fa parte, nel rispetto delle norme statutarie e del
regolamento della coalizione;
12) partecipare alle scelte programmatiche del partito e della
coalizione di cui questo fa parte;
13) motivare le ragioni della decisione nel caso di dimissioni
dal partito in una riunione convocata su sua richiesta;
14) chiedere in presenza di inadempienze degli organi dirigenti
dell’organizzazione di appartenenza, al livello di governo
federale competente (Federazioni, Unioni Regionali, Direzione
nazionale), di intervenire perché i propri diritti di
partecipazione siano effettivamente esercitabili;
15) presentare ricorso agli organismi di garanzia e riceverne
tempestiva risposta su inadempienze degli organi e su qualunque
decisione presa nei propri confronti;
B. I doveri delle iscritte e degli iscritti
Unità e pluralismo sono tratti distintivi essenziali e
inscindibili dei Democratici di Sinistra.
Gli iscritti e le iscritte ai Democratici di Sinistra non
possono appartenere ad un altro partito o gruppo politico,
eccettuati gli iscritti Ds all’estero che possono essere
iscritti ad altro partito, non italiano, membro del Partito del
Socialismo europeo o dell’Internazionale Socialista, o a partiti
progressisti e della sinistra democratica che condividano i
valori fondamentali assunti nel presente Statuto.
Gli iscritti e le iscritte sono altresì tenuti a sostenere nei
collegi le liste e i candidati che abbiano avuto il consenso del
partito.
L’iscritto e l’iscritta che hanno aderito a un altro partito o
raggruppamento elettorale, qualora si riscrivano ai Ds non
possono concorrere a cariche elettive, o incarichi pubblici, per
un periodo di un anno.
Ciascuna iscritta e ciascun iscritto hanno il dovere di:
1)rispettare le regole dello Statuto;
2) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
3) concorrere con il proprio impegno all’azione politica del
partito;
4) pagare regolarmente la quota di iscrizione, secondo le loro
possibilità e secondo le regole fissate dal Regolamento
finanziario; contribuire al sostegno finanziario del partito.
5) Se l’organo di garanzia competente verifica che l’iscritto
viola i suoi doveri statutari adotta le sanzioni conseguenti,
proporzionali alla violazione.
Il Consiglio di garanzia del livello superiore all’iscrizione
interviene qualora si verifichi ripetutamente da parte
dell’iscritto, dell’iscritta, o di un organo di partito un
comportamento che nuoccia al partito e il Consiglio di garanzia
del livello corrispondente non intervenga.
Le sanzioni, le modalità di appello e di intervento del
Consiglio di garanzia del livello superiore, l’ eventuale
riammissione dell’iscritto nei casi di espulsione sono stabilite
dal Regolamento disciplinare approvato dal Consiglio nazionale
di garanzia che provvede alla contestazione e al contraddittorio
con l’interessato.
Costituiscono sempre motivo di cessazione dell’iscrizione il
ritardo prolungato di almeno un anno nel versamento della quota
di iscrizione, o del contributo al partito da parte degli eletti
o rappresentanti del partito in funzioni pubbliche, la
violazione dei principi fondamentali dello Statuto.
Qualora l’iscritto intenda dimettersi, le dimissioni sono
comunicate, prima della scadenza annuale, presso la struttura
ove è iscritto.
C. I doveri del partito
E’ dovere del partito e quindi dei gruppi dirigenti, delle
iscritte e degli iscritti nelle rispettive responsabilità
statutarie:
1) promuovere la democrazia associativa e federale,
organizzandola con trasparenza e regolarità;
2) promuovere la circolazione delle idee e delle opinioni, la
formazione di sintesi culturali avanzate, la crescita e la
valorizzazione di competenze e di capacità dirigenti attraverso
l’organizzazione di opportunità ricorrenti di elaborazione e di
formazione;
3) dotarsi di una rete di strutture permanenti di ricerca e di
elaborazione capaci di alimentare l’autonomia culturale,
progettuale e programmatica del partito a tutti i livelli;
4) fare del Programma fondamentale del partito l’asse portante
di una dinamica democratica basata su specifiche procedure
finalizzate a realizzare la condivisione consapevole e
l’aggiornamento con le iscritte e gli iscritti;
5) rendere effettivo l’esercizio dei diritti e delle regole
indicati nello Statuto, attraverso procedure aperte, in grado di
favorire la partecipazione di tutte le iscritte e di tutti gli
iscritti;
6) organizzare, in particolare, un sistema di comunicazione
basato sulle tecnologie telematiche, adeguato a favorire il
dibattito interno e a far circolare rapidamente nella rete
organizzativa tutte le informazioni sulla vita del partito,
sulle sue scelte, sulle riunioni e le deliberazioni degli organi
dirigenti.
7) ristabilire i diritti e determinare le sanzioni proporzionali
alla violazione, per i responsabili di violazioni dei doveri
verso l’iscritto ad opera di organi o strutture del partito,
previa verifica del Consiglio nazionale dei Garanti.
Articolo 5 – Albi dei non iscritti
La Direzione nazionale, con apposito regolamento, stabilisce le
modalità con le quali le Sezioni potranno istituire albi di non
iscritti al partito che si dichiarino interessati a partecipare
alla sua vita organizzata. I non iscritti e le non iscritte
hanno diritto ad essere informati sull’attività delle Sezioni e
a parteciparvi senza diritto di voto. Il Regolamento potrà anche
prevedere sperimentazioni limitate ad alcune aree territoriali.
Articolo 6 – Pari opportunità e norma antidiscriminatoria
1) Gli organi dirigenti e le organizzazioni del partito attuano
tutte le iniziative necessarie per il superamento della
divisione sessuale nell’attività politica, promuovendo azioni
positive, secondo un Regolamento approvato dalla Direzione entro
due mesi dal Congresso e sulla base delle indicazioni
dell’Osservatorio di cui al comma 6.
2) Nel rispetto dell’attuazione della democrazia paritaria, di
cui i valori fondanti del Preambolo del presente Statuto, nelle
candidature, nelle delegazioni ai congressi, negli organi
dirigenti e rappresentativi considerati nel totale della loro
composizione elettiva e federativa, con eccezione di quelli
esclusivamente composti su base di rappresentanza federale, come
nel caso della Conferenza prevista al successivo Art.21, ciascun
sesso deve essere rappresentato in misura non inferiore al 40
per cento. Quando ciò non si verifica, o si procede alla
sostituzione di componenti del sesso sovrarappresentato con
componenti dell’altro sesso, o si riduce il numero dei
componenti la lista, la delegazione, l’organo dirigente in modo
da riequilibrare la rappresentanza. Il mancato rispetto del
presente comma costituisce grave violazione statutaria per la
quale è possibile sulla base di motivato ricorso ai relativi
livelli previsti dal regolamento nazionale dei Garanti, lo
scioglimento – da parte delle Direzioni ai livelli competenti e
con il parere favorevole del Consiglio dei Garanti – dell’organo
di partito responsabile della violazione. Quando la violazione
statutaria sia ascrivibile ad un’Assemblea congressuale,
l’organo eletto in difformità viene dichiarato decaduto dalla
Direzione del livello immediatamente superiore.
3) Le iscritte possono dar vita a forme autonome di attività e a
strutture differenziate, anche con non iscritte.
4) Le iscritte promuovono la Conferenza Nazionale delle donne
che elegge una coordinatrice delle donne dei Ds. Il regolamento
della conferenza è approvato dalla Direzione nazionale.
5) Il partito è impegnato ad applicare le norme di cui ai commi
1 e 2 anche nelle liste elettorali.
6) L’Osservatorio nazionale e gli Osservatori regionali di cui
all’art. 34 verificano il rispetto della norma
antidiscriminatoria e i risultati delle azioni positive di cui
al comma 1 del presente articolo.
7) Le elette e gli eletti nelle assemblee elettive, a tutti i
livelli, possono concordare che una quota del contributo, sulla
indennità percepita da devolvere al partito, sia vincolata ad un
fondo da destinarsi alle organizzazioni delle donne dei
Democratici di Sinistra. Le misure e le modalità di erogazione
sono stabilite nei Regolamenti finanziari dei livelli nazionale
e regionale.
Parte seconda – L’organizzazione
Titolo I – L’assetto organizzativo
Articolo 7 – La rete federale
1) Gli iscritti e le iscritte, le elettrici e gli elettori dei
Democratici di Sinistra sono soggetti centrali della dinamica
democratica e dell’iniziativa del partito.
2) La rete federale è la struttura portante dell’organizzazione
e della democrazia del partito ed è fondata sulle Unioni
regionali, che ne sono lo snodo fondamentale.
3) Il principio costitutivo della rete federale è promuovere le
capacità di autogoverno di tutte le organizzazioni che ne fanno
parte.
4) La rete federale dei Democratici di Sinistra è articolata in
tre dimensioni fortemente collegate e coordinate:
l’articolazione associativa, l’articolazione federativa,
l’articolazione parlamentare e consiliare.
A. L’articolazione associativa
1) L’articolazione associativa del partito, nel territorio e nei
luoghi di lavoro, di studio e nelle forme consentite dai mezzi
informatici, si costituisce sul libero e plurale associarsi di
donne e di uomini ed è la dimensione centrale della presenza dei
Democratici di Sinistra nella società.
2) L’articolazione associativa è fondata sulle Organizzazioni di
base, che hanno il compito di proporre, animare e organizzare la
presenza e l’azione politica del partito nelle comunità locali,
anche attraverso autonomie tematiche e consulte.
B. L’articolazione federativa
L’articolazione federativa del partito promuove e organizza
forme specifiche e parziali di adesione ai Democratici di
Sinistra e forme pattizie di rapporto politico e programmatico
con le cittadine e i cittadini, con i movimenti e con le
associazioni che operano nella società.
1) L’articolazione federativa comprende le Associazioni
politico-culturali, la Sinistra giovanile e le intese locali e
nazionali con altre organizzazioni politico-culturali
disciplinate all’Art.10.
C. L’articolazione parlamentare e consiliare
1) L’articolazione parlamentare e consiliare del partito è
formata dagli eletti nelle istituzioni rappresentative ai
diversi livelli iscritti ai Democratici di Sinistra.
2) L’articolazione parlamentare è composta dai parlamentari
nazionali ed europei iscritti ai Democratici di Sinistra ed è
parte costitutiva dell’organizzazione nazionale del partito.
Articolo 8 – L’organizzazione federale del partito:
L’articolazione associativa
A. Le Unioni regionali
1) Le Unioni regionali sono dotate di autonomia politica e
statutaria ed esercitano una autonoma funzione di elaborazione
programmatica e di iniziativa nel territorio della Regione.
2) Nel quadro dell’ordinamento federale stabilito nello Statuto,
le Unioni regionali possono definire patti con la Direzione
nazionale, in relazione a rapporti di carattere politico ed
organizzativo.
3) Più Unioni regionali possono decidere la costituzione di
Unioni federali basate su più Regioni. La decisione deve essere
ratificata dalla Direzione nazionale.
4) Le organizzazioni provinciali di Trento e Bolzano sono
equiparate alle Unioni regionali.
5) Nelle regioni con particolarità linguistiche, culturali e
istituzionali possono essere definite forme speciali di
autonomia, sulla base di un patto federativo, sottoscritto tra
la Direzione nazionale e l’organizzazione regionale. Il patto
comprende lo Statuto regionale e le modalità di modifica del
patto medesimo.
6) Gli Statuti delle Unioni regionali regolano, nei rispettivi
territori, l’articolazione organizzativa e federativa del
partito, ne garantiscono l’autonomia secondo il principio di
sussidiarietà e ne organizzano il coordinamento secondo principi
di federalismo solidale.
B. Le Organizzazioni di base
1) Le Organizzazioni di base – Sezioni e articolazioni locali
delle organizzazioni federative - costituiscono la forma
primaria di organizzazione del partito, sulla quale si fondano
tutti gli altri poteri federali, e sono il luogo in cui si
esprime la sovranità delle associate e degli associati al
partito e si esercita la loro partecipazione democratica.
C. Partito aperto alla società.
1. Le Autonomie tematiche
a) Le Autonomie tematiche si costituiscono per operare su un
tema specifico di natura programmatica, ideale, politica;
contribuiscono alla costruzione del programma del partito e alla
sua azione politica.
b) Alle Autonomie possono partecipare iscritte e iscritti al
partito o donne e uomini che limitano la loro adesione allo
specifico impegno tematico. A questa adesione specifica le
Autonomie offrono la libera scelta fra due tipi di iscrizione:
una che vale anche come iscrizione al partito e una che limita i
suoi effetti alla singola Autonomia tematica. Nel secondo caso
non si originano gli stessi diritti e doveri che lo Statuto
riconosce a chi si associa al partito: le aderenti e gli
aderenti hanno diritto di partecipare a pieno titolo
all’elaborazione programmatica e alle iniziative politiche
dell’Autonomia tematica, con diritto di voto nelle sue istanze
democratiche.
I responsabili delle Autonomie tematiche debbono trasmettere
ogni sei mesi all’Anagrafe degli iscritti gli elenchi
differenziati dei propri aderenti.
c) Le Autonomie tematiche fanno riferimento ai livelli delle
Unioni regionali.
Perché si costituisca una Autonomia tematica su scala nazionale
è necessario che essa sia presente in almeno cinque Regioni e
che comprenda almeno tremila iscritti. La decisione di dar vita
a un’Autonomia tematica è oggetto di un deliberato della
Direzione competente, su proposta del Segretario o del
Responsabile del settore di lavoro cui l’Autonomia fa
riferimento, o di un quinto dei componenti la Direzione.
d) A due mesi dalla loro costituzione le Autonomie tematiche si
danno un regolamento - con il parere conforme del Consiglio di
garanzia - che disciplina le forme associative, le modalità di
elezione dei responsabili e il quadro delle garanzie.
e) Gli Organi dirigenti ai diversi livelli, nel definire le
linee programmatiche e le scelte del partito consultano le
Autonomie tematiche.
f) Rappresentanti delle Autonomie tematiche fanno parte delle
Commissioni previste ai successivi articoli 18 e 29.
g) Gli Organi dirigenti sono tenuti a pronunciarsi, nel più
breve tempo possibile, in modo motivato sulle questioni e le
proposte elaborate dalle Autonomie tematiche.
2. Le Consulte
a) Le Consulte riuniscono iscritti e non iscritti ed hanno il
compito di aprire alla società, di mettere in rete le
esperienze, di formulare valutazioni e proposte su questioni
avvertite come rilevanti o emergenti e per le quali non appaia
sufficiente il contributo degli organi ordinari. La loro
creazione è approvata dalla Direzione nazionale o dagli organi
territoriali corrispondenti su proposta del Segretario o del
Responsabile del settore di lavoro cui la Consulta fa
riferimento, o di un quinto dei componenti la Direzione
nazionale.
b) Le consulte contribuiscono alla costruzione del programma del
partito e alla sua azione politica.
A tutti i livelli della struttura del partito i membri delle
Consulte eleggono i loro responsabili.
3. I Forum
a) I Forum, aperti anche ad apporti esterni al partito,
incoraggiano lo sviluppo di specifiche iniziative atte a
sviluppare i valori di libertà, uguaglianza e solidarietà
sociale; riuniscono le competenze e le esperienze dei
rappresentanti istituzionali, del mondo sindacale ed
associativo.
b) I Forum contribuiscono alla costruzione del programma del
partito e alla sua azione politica.
4. Le Organizzazioni federali intermedie
a) Le Organizzazioni federali intermedie sono il livello di
governo e di iniziativa che costituisce lo snodo di
coordinamento tra le autonomie associative e federative locali e
il resto della rete federale.
b) Sulla base del principio di sussidiarietà, gli statuti delle
Unioni regionali articolano l’assetto del partito nel loro
territorio in Organizzazioni federali intermedie scegliendo tra
le diverse forme organizzative di governo federale:
- Unioni comunali, intercomunali, circoscrizionali;
- Federazioni metropolitane, provinciali, subprovinciali,
interprovinciali;
- Organismi di collegio elettorale, sulla base dei collegi della
Camera dei Deputati.
5) Le Organizzazioni all’estero
a) Il partito organizza in altri paesi proprie strutture. Le
Organizzazioni a livello di paese sono equiparate, a tutti gli
effetti, alle Federazioni; quelle continentali alle Unioni
regionali.
b) In analogia a quanto previsto in questo stesso articolo nel
paragrafo "Le intese con le associazioni esterne", le
Organizzazioni all’estero possono stipulare intese e patti con
partiti e organizzazioni dei paesi di insediamento, in coerenza
con le affiliazioni internazionali del partito. In analogia a
quanto previsto dall’Art.32 di questo Statuto, le Organizzazioni
concorrono a promuovere forme di coalizione politica, anche in
considerazione delle nuove norme che disciplinano l’esercizio
del voto politico all’estero.
c) Gli iscritti e le iscritte ai Democratici di Sinistra
residenti in altri paesi possono iscriversi ai partiti
democratici e di sinistra dei rispettivi paesi, in coerenza con
le affiliazioni internazionali del partito.
Articolo 9 - L’organizzazione federale del partito: i poteri
sostitutivi e sussidiari
A) In attuazione dei principi del federalismo solidale e della
sussidiarietà, vengono stabiliti i seguenti poteri di intervento
federale di cui ciascuna organizzazione del partito è titolare:
1) congressi straordinari possono essere convocati:
a) dalla Direzione della Federazione, competente per le
Organizzazioni di base; dalla Direzione dell’Unione regionale,
competente per le Federazioni; dalla Direzione nazionale per le
Unioni regionali; a tutti i livelli, le Direzioni debbono
decidere con delibera motivata, a maggioranza degli aventi
diritto al voto e con il parere favorevole del Consiglio dei
garanti di pari livello;
- su richiesta sottoscritta da un terzo degli iscritti;
2) in caso di necessità, di grave danno al partito, ovvero per
garantire il regolare funzionamento democratico degli organi
elettivi, e con il parere favorevole dell’organo di garanzia di
pari livello:
a) le Direzioni regionali, secondo le condizioni disciplinate
dai rispettivi statuti e, se essi lo prevedono, le Direzioni di
federazione, possono sciogliere un organo di partito di
qualsiasi livello federato;
b) la Direzione nazionale può sciogliere un organo di partito di
un Unione regionale a maggioranza dei due terzi dei votanti e
comunque superiore alla maggioranza degli aventi diritto al
voto;
c) la Direzione nazionale può altresì sciogliere organi di
livelli sussidiari, di fronte ad una richiesta dell’Unione
regionale competente, o in presenza di una manifesta
inadempienza da parte delle Direzioni competenti, con
maggioranza dei due terzi e comunque superiore alla maggioranza
degli aventi diritto al voto.
d) In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Segretario
nazionale, ovvero il Segretario regionale per le organizzazioni
di base di propria competenza, può richiedere informazioni,
promuovere verifiche e, in caso di gravi e ripetute violazioni
dello Statuto, previo parere favorevole del Consiglio dei
garanti del livello corrispondente sui motivi di urgenza, o su
sua richiesta, disporre lo scioglimento di organi regionali e
federali, con la nomina di un commissario, che deve essere
confermata, pena di nullità, entro 30 giorni, dalla Direzione
nazionale, o dalla Direzione regionale, con la maggioranza
prevista dal comma precedente, ovvero, in caso di violazioni
strettamente legate a un singolo atto o decisione, sulla base
della medesima procedura, può annullare l’atto o la decisione,
nominando un commissario ad acta per assumere le decisioni
conseguenti in materia.
e) Nel caso di scioglimento di organi direttamente eletti dagli
iscritti, o dai congressi, la Direzione competente è tenuta a
comunicare a tutta la base associativa e ai componenti
l’assemblea congressuale interessata, la propria decisione e le
motivazioni che l’hanno causata e a convocare, in tempi rapidi,
le assemblee degli iscritti,, o l’assemblea congressuale.
3) La Direzione che decide lo scioglimento può nominare un
Comitato provvisorio ed un responsabile con l’incarico di
dirigere
l’organizzazione e di convocarne, entro sei mesi, il congresso
straordinario;
4) Nei casi di grave contrasto tra una Unione regionale e la
Direzione nazionale del partito su rilevanti decisioni di
competenza dell’Unione regionale, ma tali da incidere sulla
politica generale del partito, la decisione dell’Unione può
essere sospesa su richiesta della Direzione nazionale e
riesaminata in presenza di un suo rappresentante. La richiesta
della Direzione deve essere deliberata a maggioranza dei due
terzi dei voti validamente espressi e con il parere favorevole
del Consiglio nazionale dei Garanti; se il contrasto non viene
superato, si procede a forme più ampie di consultazione
democratica, anche mediante referendum tra gli iscritti, delle
organizzazioni presenti nell’ambito dell’Unione regionale; il
referendum viene indetto dalla Direzione nazionale, con
l’approvazione della maggioranza degli aventi diritto.
5) Su richiesta di un terzo delle Unioni regionali, deliberata a
maggioranza degli aventi diritto dalle rispettive Direzioni, la
Direzione nazionale procede al riesame di una questione politica
già trattata e può assumere una nuova decisione al riguardo.
B) Il Regolamento nazionale dei Garanti disciplina le modalità
di ricorso e di richiesta di parere di legittimità statutaria.
Articolo 10 – L’organizzazione federale del partito:
l’articolazione federativa
A. Le Associazioni politico-culturali
1) Le Associazioni politico-culturali traggono ispirazione dalle
componenti ideali e politiche e dalle relative forme
organizzative che hanno dato vita ai Democratici di sinistra, o
che esprimono il pluralismo delle culture fondanti della
Sinistra. Esse hanno lo scopo prioritario di ampliare il dialogo
e il rapporto del partito con la società e di costruire
posizioni che tengano effettivamente conto di tutte le matrici
ideali.
Sono formate da iscritti e non iscritti al partito.
2) Le Associazioni politico-culturali si danno un proprio
statuto che sulla base del metodo democratico, disciplina le
forme associative e gli organi dirigenti delle stesse.
3) Il Consiglio nazionale dei garanti verifica la conformità
delle finalità dello Statuto delle Associazioni
politico-culturali con le finalità e le regole dello Statuto del
partito.
4) Le Associazioni che abbiano ottenuto tale riconoscimento
hanno diritto al sostegno del Partito.
E’ obbligatoria la presentazione del bilancio annuale al
Tesoriere del livello corrispondente.
B. La Sinistra giovanile
1)La Sinistra giovanile è il soggetto politico nel quale si
organizzano i giovani simpatizzanti e militanti dei Democratici
di Sinistra. Ad essa è riconosciuta autonomia di proposta e di
iniziativa politica. E' presente ad ogni livello di
organizzazione del partito e non solo.
2)Possono far parte della Sinistra giovanile le ragazze e i
ragazzi fino a 29 anni di età.
3)La Sinistra giovanile è parte dell' Unione internazionale
giovanile socialista (IUSY) e dell'Organizzazione giovanile
socialista europea (ECOSY).
4) E’ prevista e promossa la presenza dei delegati della
Sinistra giovanile ai congressi del partito a tutti i livelli.
E’ prevista e promossa la presenza di componenti della Sinistra
giovanile negli organismi dirigenti del partito a tutti i
livelli.
E’ prevista e promossa la presenza di candidati della Sinistra
giovanile nelle liste elettorali a tutti i livelli.
5)L'iscrizione alla Sinistra giovanile non è direttamente
iscrizione ai Democratici di Sinistra. Chi intende aderire al
partito dei DS può, all’atto dell’iscrizione alla Sinistra
giovanile, iscriversi anche e direttamente ai Democratici di
Sinistra, condividendone regole, diritti e doveri comuni ad ogni
iscritto al partito.
6)La vita interna della Sinistra giovanile, le forme di
partecipazione, gli organismi dirigenti, l'articolazione e i
poteri delle sue strutture organizzative, sono disciplinati da
un autonomo statuto approvato dal congresso della Sg. Nello
Statuto della Sinistra giovanile, così come in quello dei
Democratici di Sinistra, è presente un riconoscimento reciproco
basato sulla cittadinanza della Sinistra giovanile nei
Democratici di Sinistra e sull’autonomia dell’organizzazione
giovanile rispetto al partito. Lo svolgimento dei congressi è
disciplinato da uno specifico statuto approvato dal congresso
nazionale della Sinistra giovanile.
7)Il regolamento finanziario nazionale dei Democratici di
Sinistra riconosce il sostegno finanziario e fissa norme sulla
destinazione di risorse alla Sinistra giovanile. La Sinistra
giovanile partecipa con la propria iniziativa alle forme di
autofinanziamento dell’attività politica dei Democratici di
Sinistra.
C. Le intese con altre organizzazioni
1) La ricerca di incontro e di confronto politico e
programmatico e la sottoscrizione di intese e di patti politici
con organizzazioni sociali, professionali e culturali,
associazioni e movimenti fanno parte dei compiti e dell’azione
politica del partito a tutti i livelli e costituiscono forma
integrante della sua dimensione federativa. L’individuazione
degli interlocutori deve avvenire a largo raggio, fuori da ogni
logica collaterale, nella pari dignità e nel pieno rispetto
dell’autonomia di tutti.
2) Per la sottoscrizione di intese e patti politici la decisione
è assunta, ai diversi livelli, dall'organo dirigente eletto dal
Congresso. Forme e modalità delle intese a livello regionale e
subregionale sono disciplinate dalle Unioni regionali.
3) Le Unioni regionali stabiliscono le forme di partecipazione
dei non iscritti, anche alle attività deliberanti degli organi
di partito, relative all'impegno specifico cui essi sono
interessati
Articolo 11 - L’organizzazione federale: l’articolazione
parlamentare e consiliare
1) Gli iscritti e le iscritte al partito che fanno parte del
Consiglio dei Ministri del governo nazionale sono componenti di
diritto della Direzione nazionale.
2) Elette ed eletti nelle istituzioni aderenti al partito, oltre
a quelli spettanti ai singoli iscritti, hanno anche i seguenti
diritti:
a. essere collegialmente coinvolti nell’attuare e sviluppare la
linea del partito e della coalizione sui temi relativi alla
definizione del programma elettorale;
b. fare parte dell’Assemblea congressuale nazionale e regionale.
3) Elette ed eletti nelle istituzioni aderenti al partito, oltre
a quelli spettanti ai singoli iscritti, hanno anche i seguenti
doveri:
a. aderire al medesimo gruppo parlamentare o consiliare,
partecipare alla elaborazione democratica degli indirizzi
politici e programmatici, e assumere un conseguente
comportamento unitario di voto nell’assemblea elettiva; nel
rispetto dei principi costituzionali è garantita l’espressione
dei voti individuali legati ai più profondi convincimenti di
coscienza e morali. I gruppi, nella loro autonomia, ispireranno
i loro regolamenti a questi principi;
b. garantire, nello svolgimento del proprio mandato, assiduità e
competenza, su cui, a fine legislatura, il capogruppo (o, in sua
assenza, il responsabile dei parlamentari) relaziona al partito.
c. partecipare, con una parte della loro indennità, al sostegno
economico delle attività del partito, secondo le regole fissate
per tutti in modo eguale dal Regolamento finanziario.
Articolo 12 - L’organizzazione federale: il pluralismo politico
1) Gli iscritti e le iscritte esercitano anche in forma
collettiva i diritti di cui all’Art.4 di questo Statuto, che ne
è parte integrante.
2) In particolare hanno il diritto di:
a. promuovere collettivamente proposte per l’iniziativa politica
e piattaforme programmatiche per l’azione del partito;
b. avanzare collettivamente proposte di candidature per gli
organi dirigenti e le delegazioni congressuali;
c. promuovere collettivamente le Aree congressuali previste al
comma 3 del presente articolo;
d. promuovere centri di ricerca e di iniziativa e pubblicazioni;
2) Il partito sostiene e promuove l’ esercizio collettivo dei
diritti nelle forme e nelle regole previste dallo Statuto sotto
la vigilanza del Consiglio nazionale di garanzia.
3) Le Aree congressuali agiscono all’interno del Partito, sono
dotate di effettivi diritti e concorrono, tra un Congresso e
l’altro, al processo decisionale nel rispetto dello Statuto. Le
Aree congressuali non hanno rappresentanza propria nelle
Istituzioni. Sono formate da iscritte e iscritti ai Democratici
di sinistra.
Le Aree congressuali hanno diritto a risorse organizzative e
finanziarie, le quali saranno gestite dalla Tesoreria secondo
gli indirizzi espressi dalle stesse Aree.
4) Per la formazione delle rappresentanze istituzionali si deve
tener conto dei risultati democraticamente espressi nei
congressi del partito.
Titolo II – Il Congresso nazionale e gli Organi nazionali
Articolo 13 – Il Congresso nazionale
1) Nel Congresso nazionale si esprime e si forma al massimo
livello la democrazia delegata e federativa del partito. Il
Congresso:
a. definisce il Programma fondamentale del partito e approva
documenti di orientamento politico vincolanti per la sua azione;
b. approva lo Statuto del partito con il voto della maggioranza
degli aventi diritto;
c. elegge il Presidente del Partito, la metà del Consiglio
nazionale e il Consiglio dei Garanti.
2) Il Congresso nazionale è composto da delegati e delegate,
democraticamente eletti in rappresentanza delle iscritte e degli
iscritti e di tutti i soggetti federati nel partito. Il
Consiglio nazionale può decidere di basare il Congresso su
mozioni politiche di carattere complessivo concorrenti tra loro,
o su un testo base che presenti su più punti tesi alternative,
con la possibilità di scelte distinte su ogni punto in
discussione.
3) Nel caso di congresso per mozioni concorrenti, i delegati al
congresso nazionale sono eletti sulla base dei risultati delle
mozioni politiche presentate e su base proporzionale. Con lo
stesso metodo si eleggono gli organismi politici.
Nel caso di congresso a tesi, il Consiglio nazionale determina i
criteri per la elezione di delegati e delegate e degli organismi
politici, tenendo conto del rilievo specifico dei singoli punti
in discussione e della rappresentanza delle minoranze.
4) Il Congresso si svolge, in via ordinaria, ogni tre anni. E’
convocato dal Consiglio nazionale che nella stessa seduta,
acquisisce gli elenchi delle iscritte e degli iscritti
accompagnati da una relazione sullo stato dell’Anagrafe da parte
della sottocommissione del Consiglio nazionale di Garanzia.
Nella stessa data le iscrizioni ai fini congressuali vengono
bloccate.
5) Un regolamento congressuale, approvato dal Consiglio
nazionale, stabilisce l’ordine del giorno e le norme per
l’elezione dei delegati e per lo svolgimento del Congresso.
6) La metà più uno dei componenti l’Assemblea congressuale può
convocare, fissandone l’ordine del giorno, un Congresso
straordinario sulla prospettiva politica del partito e per la
elezione di nuovi organi dirigenti.
Articolo 14 – L’Assemblea congressuale
1) L’Assemblea congressuale è il massimo organo deliberativo e
rappresentativo del partito, l’organo in cui risiede la
sovranità generale tra un Congresso e l’altro. L’Assemblea:
a. si riunisce nei casi previsti dallo statuto;
b. approva modifiche allo statuto con la maggioranza degli
aventi diritto.
2) E’ formata dai delegati al Congresso nazionale di cui al
precedente Art.13.
3) Nel caso siano necessari avvicendamenti nel corso del mandato
dell’Assemblea, la sostituzione con nuovi rappresentanti si
effettua nel rispetto dei risultati congressuali.
4) L’Assemblea è convocata dal Presidente del Partito che ne
fissa l’ordine del giorno. In assenza del Presidente del
partito, elegge un presidente tra i suoi componenti.
5) In presenza di fatti nuovi, o per verificare e aggiornare le
linee dell’azione politica del partito, un terzo dei componenti
il Consiglio nazionale o un quinto dei componenti l’Assemblea,
hanno il diritto di convocare l’Assemblea congressuale e di
fissarne l’ordine del giorno.
Articolo 15 – Il Segretario politico nazionale
1) Il Segretario politico rappresenta politicamente il partito,
ne garantisce l’ordinamento federale, ed è responsabile
dell’attuazione del programma sul quale ha chiesto il mandato
del Congresso.
2) E’ altresì responsabile dell’uso del simbolo ai sensi
dell’art. 2.
3) E’ eletto con la maggioranza dei voti validamente espressi
dagli iscritti nei congressi di base.
4) Le candidature a Segretario politico sono presentate prima
dei Congressi di base. Le modalità di presentazione delle
candidature e dei documenti, nonché di voto nelle Sezioni, sono
disciplinate nell’apposito regolamento approvato con la
maggioranza di due terzi dei presenti votanti del Consiglio
nazionale.
Il modello congressuale deve comunque ispirarsi ai seguenti
principi:
a) L’elezione diretta del Segretario da parte delle iscritte e
degli iscritti.
b) Ogni candidatura deve essere collegata nel caso di Congresso
a mozioni, a una piattaforma politico-programmatica e, nel caso
di un Congresso a tesi, a una dichiarazione politica di intenti.
Con le stesse modalità, il Consiglio nazionale stabilisce se
l’elezione del Segretario debba avere luogo a scrutinio segreto
oppure a scrutinio palese.
c) Il Segretario stabilisce la convocazione della Direzione
nazionale d’intesa con la sua Presidenza; convoca la Conferenza
dei segretari regionali. Ha diritto di chiedere la convocazione
del Consiglio nazionale e il Presidente del Consiglio nazionale
provvede entro 24 ore.
d) Il Segretario politico può essere revocato a maggioranza dei
componenti l’Assemblea congressuale convocata su richiesta di un
terzo dei suoi membri. In questo caso l’Assemblea elegge tre
reggenti con il compito di convocare un nuovo congresso entro
due mesi.
e) In caso di impedimento, o di dimissioni del Segretario
politico, il Consiglio nazionale convoca entro trenta giorni
l’Assemblea congressuale che procede all’elezione del nuovo
Segretario, a maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio nazionale è tenuto a convocare il Congresso entro
un anno dall’elezione del nuovo Segretario. In mancanza della
maggioranza dei componenti, l’Assemblea elegge tre reggenti con
il compito di convocare un nuovo Congresso entro due mesi.
f) La Segreteria coadiuva il Segretario politico. E’ scelta e
proposta dal Segretario ed eletta, in un unico scrutinio, dal
Consiglio nazionale.
g) Il Segretario può proporre alla Direzione la nomina di
commissioni e coordinamenti di lavoro che convoca e presiede.
h) Il Segretario può decidere, motivandola, la sostituzione o
l’integrazione di uno o più componenti la Segreteria. In
entrambi i casi si procede con le modalità già stabilite al
comma precedente
Articolo 16 – Il Consiglio nazionale
1) Il Consiglio nazionale è l’organo che definisce gli
orientamenti politici e programmatici del Partito, sulla base
degli indirizzi fissati dal Congresso nazionale e delle
decisioni assunte dall’Assemblea congressuale.
Il Consiglio nazionale è convocato e presieduto dal presidente
del Partito, che si avvale di un ufficio di Presidenza.
2) Il Consiglio nazionale:
a. determina autonomamente le forme di organizzazione e la
pubblicità dei propri lavori;
b. conclude di regola le proprie riunioni con l’approvazione di
documenti che fissano linee di azione e scelte impegnative per
il partito;
c. convoca il Congresso nazionale:
- ogni tre anni in via ordinaria (Art.13, 4° comma);
- in via straordinaria, nei modi previsti all’Art. 9, 1° comma,
lettera a., e all’Art.15, 7° comma;
d. convoca l’Assemblea congressuale (Art. 14, 4° comma);
e. elegge la Direzione nazionale;
f. elegge la Segreteria su proposta del Segretario ed
eventualmente organismi politici intermedi, per assicurare la
continuità dell’azione di Direzione;
g. elegge il Tesoriere e il Comitato di Tesoreria;
h. determina, in occasione di consultazioni elettorali, a
maggioranza assoluta dei componenti, le modalità con cui i DS si
presentano alle elezioni.
3) Il Consiglio nazionale è formato da:
a. componenti elette e eletti sulla base dei risultati
congressuali e nel rispetto della norma antidiscriminatoria, per
metà in rappresentanza delle Unioni regionali e per metà dal
Congresso nazionale,
b. Il Segretario, il Presidente del Partito, la Coordinatrice
delle donne, il Presidente della Sinistra giovanile, i Ministri
iscritti al Partito, i Presidenti dei Gruppi parlamentari, i
Presidenti delle Giunte regionali iscritti al partito, il
Tesoriere, i Segretari delle Unioni regionali, i Segretari delle
Federazioni delle aree metropolitane.
c. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio nazionale dei Garanti
che partecipa al Consiglio Nazionale senza diritto di voto.
d. Qualora la composizione del Consiglio non sia corrispondente
ai risultati congressuali o alla norma antidiscriminatoria, si
procede al riequilibrio secondo le procedure di cui al
successivo comma 4.
4) Per ragioni politiche motivate, il Consiglio nazionale può
cooptare nuovi componenti, con maggioranza degli aventi diritto
al voto, nel rispetto dei risultati congressuali.
5) Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente del
partito, o su richiesta del Segretario, o di almeno un quinto
dei suoi componenti, con l’ordine del giorno da essi fissato .
Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente del partito,
coadiuvato da un Ufficio di Presidenza.
6) Entro la prima sessione successiva a quella di insediamento
il Consiglio nazionale approva, su proposta del Presidente, il
proprio Regolamento.
Articolo 17 – La Direzione nazionale
1) La Direzione nazionale guida l’azione politica del Partito
sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale. E’
convocata dalla Presidenza su richiesta del Segretario o di
almeno un quinto dei suoi componenti con l’ordine del giorno da
essi indicato. La Direzione deve essere comunque convocata e
deliberare:
a. in caso di formazione e crisi del Governo nazionale;
b. per decisioni relative alle competizioni elettorali;
c. in condizioni politiche di particolare urgenza e gravità.
La Direzione:
a) convoca convenzioni, assemblee o congressi tematici,
stabilendo i relativi regolamenti;
b) indice referendum interni ai sensi del successivo art. 30;
c) ratifica l’eventuale costituzione delle Unioni
interregionali;
d) stabilisce il riconoscimento delle Federazioni di area
metropolitana, i cui Segretari fanno parte della Conferenza di
cui all’Art. 20, 2° comma, lettera b;
e) delibera il riconoscimento delle Autonomie tematiche
nazionali e la costituzione delle Consulte e dei Forum;
f) esercita i poteri di intervento e di scioglimento previsti
all’art. 9, 1° comma, ed è tenuta agli adempimenti previsti alla
stessa lettera b;
g) approva, entro i termini previsti dal regolamento finanziario
e della legge, il Rendiconto preventivo e consuntivo e approva,
su proposta del Tesoriere, il Regolamento finanziario nazionale
h) approva, entro sei mesi, i Regolamenti stabiliti dallo
Statuto.
Articolo 18 – La Commissione nazionale per il progetto
1) La Commissione Nazionale per il progetto, sulla base delle
scelte e degli obiettivi decisi dal Congresso nazionale e dal
Consiglio nazionale, in raccordo coi gruppi parlamentari, coi
settori di lavoro del partito e con i centri di ricerca, si
occupa dell’aggiornamento programmatico del partito
2) La Commissione nazionale per il progetto è eletta dal
Consiglio nazionale. Ne fanno parte iscritti e non iscritti al
Partito.
Articolo 19 – Il Presidente del partito
L'Assemblea congressuale elegge il Presidente del partito, con
la maggioranza dei voti validamente espressi. Il Presidente del
partito presiede l’Assemblea congressuale, presiede il Consiglio
nazionale ed è componente della Direzione nazionale.
Articolo 20 – La Conferenza dei Segretari regionali
1) La Conferenza dei Segretari regionali è un organo di
rappresentanza federale del partito ed ha il compito di
interagire con gli altri organi nazionali per coordinare
l’attuazione del programma di mandato. La conferenza dei
Segretari regionali è organo di concertazione per le scelte
politiche e organizzative, che investono la dimensione federale
del partito.
2) Ne fanno parte:
a. i Segretari delle Unioni regionali e i responsabili di
eventuali coordinamenti interregionali;
b. i Segretari delle Federazioni delle aree metropolitane
stabilite dalla Direzione nazionale;
c. il Segretario politico nazionale e i componenti la
segreteria, di volta in volta interessati all’ordine del giorno.
3) La Conferenza è presieduta da un rappresentante, eletto tra i
suoi componenti. E’ convocata dal Presidente d’intesa col
Segretario politico con il quale concorda l’ordine del giorno.
Articolo 21 – La Conferenza delle donne
La conferenza delle donne dei Democratici di Sinistra, nel
rispetto del federalismo e del pluralismo politico culturale, è
convocata dalla Direzione nazionale, in accordo con il
Coordinamento delle Donne, discute e decide orientamenti
politico programmatici e agenda politica, che concorrono alla
formazione del programma del partito e alla formazione degli
organismi dirigenti e delle rappresentanze istituzionali.
Articolo 22 – La Conferenza delle lavoratrici e dei lavoratori
La Conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori, nel
rispetto del federalismo e del pluralismo politico e culturale,
discute gli orientamenti che concorrono all’attività e al
programma del Partito per ciò che riguarda i temi di proprio
interesse.
La Conferenza è convocata dalla Direzione nazionale, che ne
approva il regolamento.
Articolo 23 – L’Assemblea nazionale dei Segretari delle Sezioni
L’Assemblea nazionale dei Segretari delle Sezioni è convocata,
annualmente, dal Segretario nazionale, che ne fissa l’ordine del
Giorno. L’Assemblea provvede a fare un bilancio dell’attività e
delinea l’iniziativa politico-organizzativa per l’anno
successivo.
Articolo 24 – Il Tesoriere
1) Il Tesoriere del partito è eletto, unitamente al Comitato di
tesoreria di cui fa parte, dal Consiglio nazionale, su proposta
del Presidente dello stesso, con la maggioranza dei voti
validamente espressi.
2) Il Tesoriere è responsabile delle attività economiche,
patrimoniali e amministrative del partito. Egli ha la
rappresentanza legale e giudiziale attiva e passiva del partito.
Il regolamento finanziario ne disciplina i poteri.
Articolo 25 – Il Comitato di Tesoreria
1) Il Comitato di Tesoreria è eletto, nel rispetto del
pluralismo interno di partito -, unitamente al Tesoriere, dal
Consiglio nazionale su proposta del Presidente dello stesso, con
la maggioranza dei voti validamente espressi.
2) Il comitato di tesoreria elegge tra i suoi membri un
Presidente che ne cura la convocazione. Il Comitato di tesoreria
svolge funzioni di indirizzo e di controllo delle attività
economiche e patrimoniali del partito, nell’ambito dei poteri ad
esso attribuiti dal regolamento finanziario nazionale.
Articolo 26 – L’attività economica
1) La struttura organizzativa nazionale, le Unioni regionali e
tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto
nazionale e dagli Statuti regionali hanno una propria autonomia
patrimoniale. Ciascuna risponde esclusivamente degli atti e dei
rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posti in
essere e non ha responsabilità per gli atti compiuti dalle altre
articolazioni.
2) Il Regolamento finanziario nazionale è approvato dalla
Direzione nazionale entro il termine di cui al secondo comma
dell’Art.17, lettera g. Le norme in esso contenute,
preventivamente sottoposte al parere del Consiglio nazionale dei
Garanti, costituiscono parte integrante del presente Statuto.
3) In conformità alle normative vigenti per le attività degli
Enti non commerciali viene espressamente stabilito che:
a. la struttura organizzativa nazionale ed ogni altra
articolazione, territoriale o tematica, previste dallo Statuto
nazionale e dagli Statuti regionali, non possono distribuire
agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della
Associazione, salvo diverse disposizioni di legge;
b. in caso di scioglimento della struttura organizzativa
nazionale il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta
per legge, sarà devoluto in conformità a quanto previsto
dall’art. 5 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In
caso di scioglimento di una articolazione territoriale o
tematica prevista dallo Statuto nazionale o dagli Statuti
regionali, il patrimonio sarà devoluto ad altra articolazione
territoriale o tematica del Partito, o, in caso di scioglimento
dello stesso, ad altra Associazione o Ente con finalità
analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge;
c. la struttura organizzativa nazionale e le altre articolazioni
territoriali e tematiche, previste dallo Statuto nazionale e
dagli Statuti regionali, redigeranno ed approveranno annualmente
un rendiconto economico e finanziario, nei tempi e con le
modalità previste dalle disposizioni di legge e/o dai
Regolamenti finanziari.
4) La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad
alcuna rivalutazione.
Titolo III – La formazione delle decisioni
Articolo 27 – Espressione del voto
Per l’elezione di organi dirigenti, esecutivi e di garanzia ad
ogni livello, nonché delle delegazioni congressuali, si procede
a voto segreto qualora lo richieda almeno un quinto degli aventi
diritto.
Articolo 28 – Le candidature
1) Le candidature del partito alle elezioni sono scelte, nel
rispetto della norma antidiscriminatoria e di tutte le
articolazioni del pluralismo, e in coerenza con l’Art.32 del
presente Statuto, secondo una procedura democratica fissata con
regolamento, approvato dalla Direzione (provinciale, regionale,
nazionale) quattro mesi prima della data delle elezioni. Tale
regolamento può scegliere tra primarie aperte, primarie chiuse,
selezione regolata.
2) Per primarie aperte si intendono, a norma di questo statuto,
elezioni di candidati o candidate cui partecipano gli elettori
che si riconoscono pubblicamente elettori del partito,
iscrivendosi in un apposito registro.
3) Per primarie chiuse si intendono elezioni a cui partecipano
solo gli iscritti e le iscritte al partito.
4) Per selezione regolata si intende una procedura pubblica che
avviene negli organismi del partito secondo regole definite.
5) Nei tre casi il regolamento prevede la presentazione di
proposte o autoproposte di candidatura ad un Comitato di
selezione, stabilito presso il livello organizzativo competente
per quelle elezioni. Presso il livello organizzativo
immediatamente superiore si stabilisce una Commissione
elettorale che ha il compito di garantire la pubblicità e la
regolarità delle procedure e di vagliare eventuali ricorsi, i
cui termini sono stabiliti dal regolamento.
6) Per quanto riguarda le elezioni politiche nazionali e le
elezioni europee, le candidature del partito per le liste
proporzionali, le proposte di candidature da presentare agli
organismi della coalizione, sono scelte con la medesima
procedura. In questo caso, la Direzione nazionale approva un
regolamento e nomina una Commissione elettorale nazionale che
sovraintende all’insieme delle procedure garantendone pubblicità
e regolarità; le Direzioni regionali nominano Comitati di
selezione che attuano le procedure fissate dal regolamento.
7) In ogni caso i membri dei Comitati di selezione e delle
Commissioni elettorali non sono candidabili.
8) Il regolamento nazionale definisce l’eventuale limite del
numero dei mandati per le elezioni di propria competenza. Le
Unioni regionali regolamentano la materia per le elezioni di
propria competenza.
Articolo 29 - Le scelte programmatiche
1) Per definire gli orientamenti del partito su questioni di
rilievo e assumere decisioni sul programma può esser convocata
una Conferenza programmatica, o un Congresso tematico preparata
dalla Commissione di cui all’Art. 18 che può proporre alla
Direzione nazionale la convocazione di conferenze programmatiche
,o congressi tematici.
2) Gli Statuti Regionali definiscono livelli, funzioni e
modalità di elezione delle Commissioni per il progetto.
Articolo 30 - Il referendum interno
1) Su argomenti e scelte politiche di essenziale importanza per
l’azione politica del partito, la Direzione nazionale può
indire, se richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti o da
5 Unioni regionali, un referendum aperto a tutti gli iscritti,
anche utilizzando le tecnologie telematiche.
2) Le regole, le procedure, nonché le modalità di attuazione del
diritto di cui all’Art. 4, 6° comma relative al referendum sono
stabilite dalla Direzione nazionale con apposito regolamento.
Articolo 31 – Rapporto con le elettrici e gli elettori
1) Il partito, a tutti i livelli (nazionale, regionale, di
collegio) e nelle sue diverse articolazioni, realizza un
rapporto stabile con gli elettori e le elettrici promuove il
rapporto di mandato tra elettori ed eletti nelle forme che ogni
livello del partito riterrà più efficace.
2) Su scelte e politiche di rilevante importanza per la vita
civile e sociale di tutta la collettività le Direzioni, ai
diversi livelli, possono attivare forme di consultazione tra
tutti gli elettori.
3) Le regole e le procedure relative a tali consultazioni sono
stabilite dalle Direzioni con apposito regolamento.
Articolo 32 – Partito, Federazione, Coalizione e Pse
1) I Democratici di Sinistra contribuiscono al proprio interno e
nelle sedi comuni, con metodo democratico, alla definizione
delle regole e alle scelte della Federazione dell’Ulivo,
dell’Unione, nonché alle scelte assunte nel partito del
Socialismo europeo. Adottano le decisioni comunemente assunte in
quelle sedi. Nessuna cessione di sovranità può essere
interpretata come limitativa o lesiva dei diritti degli
iscritti, e in particolare della norma antidiscriminatoria.
2) Il Consiglio nazionale verifica l’utilizzo delle cessioni di
sovranità operate nei confronti della federazione, della
coalizione di centrosinistra e del Pse, nonché il concreto
operare del metodo democratico, e può formulare conseguenti
indirizzi e proposte.
3) Le Unioni regionali, come struttura sulla quale si impernia
l'organizzazione territoriale del partito, hanno il compito di
avviare e coordinare le iniziative del Partito volte a dare
identità e forza alla coalizione.
Titolo IV – Le garanzie
Articolo 33 – Le funzioni di garanzia
1) Le funzioni di garanzia, ai diversi livelli di organizzazione
del partito, sono svolte dai Consigli dei Garanti. Gli Statuti
delle Unioni regionali disciplinano la struttura e le modalità
di elezione dei Consigli dei garanti nei rispettivi ambiti di
competenza, in analogia con quanto previsto per il Consiglio
nazionale.
2) I Consigli dei Garanti intervengono per assicurare la piena
applicazione dello Statuto e dei Regolamenti, il controllo
dell’Anagrafe delle iscritte e degli iscritti, l’esercizio dei
diritti e dei doveri delle iscritte e degli iscritti, il
rispetto della norma antidiscriminatoria e del pluralismo,
nonché il corretto svolgimento dei procedimenti disciplinari.
3) Le istanze competenti, secondo la natura dei contenziosi,
sono:
a. I Consigli federali per le controversie relative alla
composizione, al funzionamento e alle decisioni delle
organizzazioni locali del partito;
b. I Consigli regionali per quelle relative alle Federazioni;
c. Il Consiglio nazionale come ultima istanza di ricorso.
4) Per le violazioni statutarie imputabili ai parlamentari
nazionali ed europei si fa riferimento al Consiglio regionale di
garanzia e, in appello, al Consiglio nazionale di garanzia.
5) Nel caso in cui un organo previsto dallo Statuto non approvi
il proprio regolamento o statuto entro la scadenza prevista
dallo Statuto o, ove non prevista, entro sessanta giorni da una
richiesta in tale senso, il regolamento o Statuto è emanato dal
Consiglio dei garanti di quel livello.
Nel caso in cui l’organo di garanzia competente non deliberi
entro una scadenza prevista dallo Statuto o, ove non prevista,
entro sessanta giorni da un’istanza o richiesta, la competenza è
trasferita al Consiglio di livello immediatamente superiore.
6) I Consigli istituiscono al proprio interno un Osservatorio
sul rispetto della norma antidiscriminatoria e per le pari
opportunità. E’ compito dell’Osservatorio verificare altresì i
risultati delle azioni positive di cui all’art. 6 comma 1.
7) I Consigli esprimono un parere di legittimità statutaria
sulle deliberazioni ad essi sottoposte dagli organi politici.
8) Il parere di congruità e legittimità statutaria è
obbligatorio:
a. per gli Statuti regionali e per le revisioni dello Statuto
nazionale, o di quelli regionali, approvate tra un congresso e
l’altro;
b. per i regolamenti relativi alla scelta delle candidature in
vista delle elezioni primarie e delle campagne elettorali;
c. per i Regolamenti finanziari, ai vari livelli;
d. per qualsiasi proposta di deliberazione da parte di un organo
politico quando un quinto dei suoi componenti presenti una
motivata contestazione scritta circa la legittimità statutaria
della proposta.
Articolo 34 – Il Consiglio nazionale dei Garanti
1) Il Consiglio nazionale dei garanti è composto da 23
componenti, eletti tra iscritte e iscritti di riconosciuto
prestigio e di provata indipendenza e competenza. Il Consiglio
nazionale dei Garanti si ispira, nella sua composizione, ai
criteri di indipendenza e imparzialità e, nel suo funzionamento,
al principio della ricerca del più ampio consenso.
2) I membri del Consiglio non fanno parte di organi di direzione
politica del partito.
3) Il Consiglio nazionale dei garanti è eletto dal Congresso.
4) Appena eletto, il Consiglio procede alla elezione del proprio
presidente, con la maggioranza dei voti validamente espressi, e
dell’Ufficio di Presidenza.
5) Il Consiglio adotta un Regolamento interno per l’esercizio
delle funzioni previste dallo Statuto ed il Regolamento
disciplinare entro 30 giorni dal Congresso nazionale.
6) Il Consiglio nazionale può procedere a reintegrare i membri
venuti meno per dimissioni o altra causa.
7) E’ istituito, all’interno del Consiglio nazionale dei
Garanti, un Osservatorio per il rispetto della norma
antidiscriminatoria, nonché dell’articolo 3 della legge 3 giugno
1999, n.157, che stabilisce norme in materia di rimborso delle
spese elettorali.
8) E’ istituito, all’interno del Consiglio nazionale dei
Garanti, un comitato per il controllo e la certificazione del
tesseramento e per la gestione dell’Anagrafe degli iscritti, la
cui composizione deve essere improntata al più ampio pluralismo.
Il Consiglio vigila che analoghi organismi, con le medesime
caratteristiche, siano istituiti ai livelli territoriali.
Stabilisce con essi ogni collegamento e collaborazione necessari
e utili al buon andamento della Anagrafe, ed ha nei loro
confronti poteri di ispezione e, nel caso, di proporre al
Segretario nazionale di assumere i poteri di cui all’articolo 3
sesto comma.
Norme transitorie
1. Dopo l’ approvazione dello Statuto della Federazione
dell’Ulivo da parte del terzo Congresso, fino al prossimo
Congresso nazionale, tutte le decisioni relative a ulteriori
cessioni di sovranità alla Federazione o alla coalizione sono
approvate dal Consiglio nazionale, a maggioranza dei componenti
e, qualora richiesto da un quinto dei componenti l’Assemblea
congressuale, dall’Assemblea stessa.
2. Le Unioni regionali approvano entro sei mesi i loro Statuti,
in coerenza coi principi, i valori e le scelte organizzative del
presente Statuto. Per entrare in vigore, lo Statuto deve
ricevere un parere di conformità dal Consiglio nazionale dei
garanti. Fino all’approvazione del nuovo Statuto regionale tutte
le norme regionali previgenti sono decadute, tranne quelle che
assicurano l’ordinaria amministrazione e comunque non
incompatibili col presente Statuto.
3. Per i referendum di cui all’articolo 30 resta integralmente
in vigore il Regolamento vigente fino all’approvazione di
successive modifiche, o di un nuovo testo.
4. Il Regolamento interno del Consiglio Nazionale dei Garanti e
il Regolamento disciplinare restano integralmente in vigore fino
all’approvazione di successive modifiche, o di un nuovo testo.
,
5. Il Regolamento sull’uso del simbolo, di cui al comma 2
dell’Articolo 2, è approvato dalla Direzione, entro tre mesi dal
suo insediamento.
6. Le Associazioni di tendenza, riconosciute come tali al
momento dello svolgimento del III Congresso nazionale e i
soggetti politici che hanno indetto gli Stati Generali di
Firenze, qualora lo richiedano, sono automaticamente
riconosciuti quali Associazioni politico-culturali.
7. Il Presidente del Comitato dei Garanti e il Segretario
politico nominano, di comune intesa, una commissione incaricata
del coordinamento formale del testo approvato.
8. Le parole Unità di Base sono sostituite da "Sezioni", ovunque
ricorrano nel testo.
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